Art. 2 Modifica all'articolo 55 del codice penale 1. Dopo il primo comma dell'articolo 55 del codice penale e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilita' e' esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita' ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto».
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'articolo 55 del codice penale, cosi' come modificato dalla presente legge: «Art. 55 (Eccesso colposo). - Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorita' ovvero imposti dalla necessita', si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo. Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilita' e' esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumita' ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto.».