Art. 2 
 
             Modifica all'articolo 55 del codice penale 
 
  1. Dopo il primo  comma  dell'articolo  55  del  codice  penale  e'
aggiunto il seguente: «Nei casi di cui  ai  commi  secondo,  terzo  e
quarto dell'articolo 52, la punibilita' e' esclusa se chi ha commesso
il fatto per la salvaguardia della propria o  altrui  incolumita'  ha
agito nelle condizioni di cui all'articolo 61,  primo  comma,  n.  5)
ovvero in stato di grave turbamento, derivante  dalla  situazione  di
pericolo in atto». 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  55  del  codice
          penale, cosi' come modificato dalla presente legge: 
              «Art. 55 (Eccesso colposo). -  Quando,  nel  commettere
          alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e  54,
          si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla  legge  o
          dall'ordine dell'autorita' ovvero imposti dalla necessita',
          si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi,
          se il fatto e' preveduto dalla legge come delitto colposo. 
              Nei casi di  cui  ai  commi  secondo,  terzo  e  quarto
          dell'articolo 52, la  punibilita'  e'  esclusa  se  chi  ha
          commesso il fatto  per  la  salvaguardia  della  propria  o
          altrui  incolumita'  ha  agito  nelle  condizioni  di   cui
          all'articolo 61, primo comma, n. 5),  ovvero  in  stato  di
          grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in
          atto.».