Art. 2 
 
Disposizioni  in  materia  di  professione  di  agente  d'affari   in
  mediazione - Procedura di infrazione n. 2018/2175 
 
  1. All'articolo 5 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il comma 3 e'
sostituito dal seguente: 
  «3. L'esercizio dell'attivita' di mediazione e'  incompatibile  con
l'esercizio di  attivita'  imprenditoriali  di  produzione,  vendita,
rappresentanza o promozione dei beni afferenti  al  medesimo  settore
merceologico per il quale  si  esercita  l'attivita'  di  mediazione,
nonche' con l'attivita' svolta in  qualita'  di  dipendente  di  ente
pubblico o privato, o di dipendente di istituto bancario, finanziario
o assicurativo ad esclusione  delle  imprese  di  mediazione,  o  con
l'esercizio  di  professioni  intellettuali  afferenti  al   medesimo
settore merceologico per cui si esercita l'attivita' di mediazione  e
comunque in situazioni di conflitto di interessi». 
 
          Note all'art. 2: 
              Il  testo  dell'articolo  5  della  legge  n.   39/1989
          (Modifiche ed integrazioni alla legge  21  marzo  1958,  n.
          253,  concernente  la  disciplina  della   professione   di
          mediatore), pubblicata nella Gazz. Uff. 9 febbraio 1989, n.
          33, come modificato dalla presente legge, cosi' recita: 
              "Art. 5. 
              1.  Per  l'esercizio  dell'attivita'  disciplinata  dai
          precedenti articoli, compreso l'espletamento delle pratiche
          necessarie ed opportune per la gestione  o  la  conclusione
          dell'affare, non e' richiesta la licenza prevista dall'art.
          115 del testo unico  delle  leggi  di  pubblica  sicurezza,
          approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. 
              2.  La  licenza  di  cui  al  comma   1   non   abilita
          all'esercizio dell'attivita' di mediazione. 
              3.  L'esercizio   dell'attivita'   di   mediazione   e'
          incompatibile con l'esercizio di attivita'  imprenditoriali
          di produzione, vendita,  rappresentanza  o  promozione  dei
          beni afferenti al  medesimo  settore  merceologico  per  il
          quale si esercita l'attivita' di  mediazione,  nonche'  con
          l'attivita'  svolta  in  qualita'  di  dipendente  di  ente
          pubblico o privato, o di dipendente di  istituto  bancario,
          finanziario o assicurativo ad esclusione delle  imprese  di
          mediazione, o con l'esercizio di professioni  intellettuali
          afferenti al  medesimo  settore  merceologico  per  cui  si
          esercita l'attivita' di mediazione e comunque in situazioni
          di conflitto di interessi. 
              4. Il  mediatore  che  per  l'esercizio  della  propria
          attivita' si avvalga di moduli o formulari, nei quali siano
          indicate le condizioni del contratto, deve  preventivamente
          depositarne copia presso la  commissione  di  cui  all'art.
          7.".