Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1. Piena ed intera esecuzione  e'  data  alla  Convenzione  di  cui
all'articolo 1 della presente legge, a decorrere dalla data della sua
entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo  32
della medesima Convenzione.