Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si  applicano
le definizioni di cui all'articolo  240  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, nonche' le seguenti: 
    a) area  agricola:  la  porzione  di  territorio  destinata  alle
produzioni agroalimentari; 
    b) produzioni agroalimentari: le attivita'  di  coltura  agraria,
pascolo e allevamento per la  produzione  di  alimenti  destinati  al
consumo umano o all'alimentazione di  animali  destinati  al  consumo
umano; 
    c) valutazione di rischio: valutazione complessiva degli elementi
di   potenziale   rischio   ambientale    e    sanitario    associato
all'esposizione indiretta per assunzione alimentare, condotta secondo
i criteri di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del
presente regolamento; 
    d) valore di fondo geochimico: distribuzione di una sostanza  nel
suolo derivante  dai  processi  naturali,  con  eventuale  componente
antropica non rilevabile o non apprezzabile. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  240  del  citato
          decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              «Art. 240 (Definizioni). - 1. Ai fini dell'applicazione
          del presente titolo, si definiscono: 
                a)   sito:   l'area   o   porzione   di   territorio,
          geograficamente  definita  e  determinata,   intesa   nelle
          diverse matrici ambientali (suolo,  materiali  di  riporto,
          sottosuolo  ed  acque  sotterranee)  e  comprensiva   delle
          eventuali strutture edilizie e impiantistiche presenti; 
                b) concentrazioni soglia di contaminazione  (CSC):  i
          livelli di  contaminazione  delle  matrici  ambientali  che
          costituiscono valori al di sopra dei quali e' necessaria la
          caratterizzazione del sito  e  l'analisi  di  rischio  sito
          specifica, come  individuati  nell'Allegato  5  alla  parte
          quarta del presente  decreto.  Nel  caso  in  cui  il  sito
          potenzialmente   contaminato   sia   ubicato   in   un'area
          interessata da fenomeni antropici o  naturali  che  abbiano
          determinato il superamento di  una  o  piu'  concentrazioni
          soglia di contaminazione, queste ultime si assumono pari al
          valore di fondo esistente per tutti i parametri superati; 
                c) concentrazioni soglia di rischio (CSR): i  livelli
          di contaminazione delle matrici ambientali, da  determinare
          caso per caso con l'applicazione della procedura di analisi
          di rischio sito specifica  secondo  i  principi  illustrati
          nell'Allegato 1 alla parte quarta del  presente  decreto  e
          sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, il
          cui  superamento  richiede  la  messa  in  sicurezza  e  la
          bonifica.  I  livelli  di  concentrazione  cosi'   definiti
          costituiscono i livelli di accettabilita' per il sito; 
                d) sito potenzialmente contaminato: un sito nel quale
          uno  o  piu'  valori  di  concentrazione   delle   sostanze
          inquinanti  rilevati  nelle  matrici  ambientali  risultino
          superiori   ai   valori   di   concentrazione   soglia   di
          contaminazione (CSC), in attesa di espletare le  operazioni
          di caratterizzazione e di analisi di  rischio  sanitario  e
          ambientale sito specifica, che ne permettano di determinare
          lo  stato  o  meno  di  contaminazione  sulla  base   delle
          concentrazioni soglia di rischio (CSR); 
                e) sito contaminato: un sito nel quale i valori delle
          concentrazioni soglia di  rischio  (CSR),  determinati  con
          l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui
          all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla
          base  dei  risultati  del   piano   di   caratterizzazione,
          risultano superati; 
                f)  sito  non  contaminato:  un  sito  nel  quale  la
          contaminazione rilevata nelle  matrici  ambientali  risulti
          inferiore   ai   valori   di   concentrazione   soglia   di
          contaminazione (CSC) oppure, se superiore, risulti comunque
          inferiore ai valori di  concentrazione  soglia  di  rischio
          (CSR)  determinate  a  seguito  dell'analisi   di   rischio
          sanitario e ambientale sito specifica; 
                g) sito con attivita' in esercizio: un sito nel quale
          risultano in esercizio attivita' produttive sia industriali
          che commerciali nonche'  le  aree  pertinenziali  e  quelle
          adibite ad attivita' accessorie economiche, ivi comprese le
          attivita' di mantenimento e tutela del patrimonio  ai  fini
          della successiva ripresa delle attivita'; 
                h) sito dismesso: un sito  in  cui  sono  cessate  le
          attivita' produttive; 
                i)  misure  di   prevenzione:   le   iniziative   per
          contrastare un evento, un atto o un'omissione che ha creato
          una minaccia imminente per  la  salute  o  per  l'ambiente,
          intesa  come  rischio  sufficientemente  probabile  che  si
          verifichi un danno sotto il profilo sanitario o  ambientale
          in un futuro prossimo, al fine di impedire o minimizzare il
          realizzarsi di tale minaccia; 
                l)  misure  di  riparazione:   qualsiasi   azione   o
          combinazione di azioni, tra cui misure  di  attenuazione  o
          provvisorie  dirette  a  riparare,  risanare  o  sostituire
          risorse naturali e/o servizi naturali danneggiati, oppure a
          fornire  un'alternativa  equivalente  a  tali   risorse   o
          servizi; 
                m) messa in sicurezza  d'emergenza:  ogni  intervento
          immediato o a breve termine,  da  mettere  in  opera  nelle
          condizioni di emergenza di cui alla lettera t) in  caso  di
          eventi di contaminazione  repentini  di  qualsiasi  natura,
          atto a contenere la diffusione delle sorgenti  primarie  di
          contaminazione, impedirne il  contatto  con  altre  matrici
          presenti nel sito e a rimuoverle, in  attesa  di  eventuali
          ulteriori interventi di bonifica o di  messa  in  sicurezza
          operativa o permanente; 
                n) messa  in  sicurezza  operativa:  l'insieme  degli
          interventi eseguiti in un sito con attivita'  in  esercizio
          atti a garantire un adeguato livello di  sicurezza  per  le
          persone e per l'ambiente, in attesa di ulteriori interventi
          di messa in sicurezza permanente o bonifica da  realizzarsi
          alla cessazione dell'attivita'. Essi  comprendono  altresi'
          gli interventi  di  contenimento  della  contaminazione  da
          mettere in atto  in  via  transitoria  fino  all'esecuzione
          della bonifica o della messa in  sicurezza  permanente,  al
          fine  di  evitare  la   diffusione   delle   contaminazioni
          all'interno della stessa matrice o tra matrici  differenti.
          In tali casi devono  essere  predisposti  idonei  piani  di
          monitoraggio  e  controllo  che  consentano  di  verificare
          l'efficacia delle soluzioni adottate; 
                o) messa in  sicurezza  permanente:  l'insieme  degli
          interventi atti a  isolare  in  modo  definitivo  le  fonti
          inquinanti rispetto alle matrici ambientali circostanti e a
          garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza  per
          le persone e per l'ambiente. In  tali  casi  devono  essere
          previsti piani di monitoraggio e  controllo  e  limitazioni
          d'uso rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici; 
                p)  bonifica:  l'insieme  degli  interventi  atti  ad
          eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti
          o a ridurre le concentrazioni  delle  stesse  presenti  nel
          suolo, nel sottosuolo  e  nelle  acque  sotterranee  ad  un
          livello uguale o inferiore ai valori  delle  concentrazioni
          soglia di rischio (CSR); 
                q) ripristino e ripristino ambientale: gli interventi
          di  riqualificazione  ambientale  e  paesaggistica,   anche
          costituenti complemento  degli  interventi  di  bonifica  o
          messa in sicurezza permanente, che consentono di recuperare
          il sito alla effettiva  e  definitiva  fruibilita'  per  la
          destinazione d'uso conforme agli strumenti urbanistici; 
                r)  inquinamento  diffuso:  la  contaminazione  o  le
          alterazioni chimiche, fisiche o  biologiche  delle  matrici
          ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad
          una singola origine; 
                s) analisi di rischio  sanitario  e  ambientale  sito
          specifica:  analisi  sito  specifica  degli  effetti  sulla
          salute   umana   derivanti   dall'esposizione    prolungata
          all'azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali
          contaminate, condotta con i criteri indicati  nell'Allegato
          1 alla parte quarta del presente decreto; 
                t) condizioni di emergenza: gli eventi al verificarsi
          dei quali  e'  necessaria  l'esecuzione  di  interventi  di
          emergenza, quali ad esempio: 
                  1) concentrazioni attuali o potenziali  dei  vapori
          in spazi confinati prossime ai livelli  di  esplosivita'  o
          idonee a causare effetti nocivi acuti alla salute; 
                  2) presenza di quantita' significative di  prodotto
          in fase separata sul suolo o in corsi di acqua superficiali
          o nella falda; 
                  3) contaminazione di pozzi ad utilizzo idropotabile
          o per scopi agricoli; 
                  4) pericolo di incendi ed esplosioni.».