Art. 2 Uffici di diretta collaborazione 1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. 2. Sono uffici di diretta collaborazione del Ministro: a) l'ufficio di Gabinetto; b) l'ufficio legislativo; c) l'ufficio stampa; d) la segreteria del Ministro; e) la segreteria tecnica del Ministro; f) le segreterie dei sottosegretari di Stato. 3. Per lo svolgimento degli incarichi istituzionali delegati dal Ministro, i sottosegretari di Stato si avvalgono dell'ufficio di Gabinetto, dell'ufficio legislativo e dell'ufficio del Consigliere diplomatico, che opera presso l'ufficio di Gabinetto.
Note all'art. 2: - Per i riferimenti all'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si vedano le note alle premesse.