Art. 2 
 
                  Uffici di diretta collaborazione 
 
  1. Gli uffici di diretta collaborazione  esercitano  i  compiti  di
supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo  e
le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo  14,  comma
2, del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive
modificazioni. 
  2. Sono uffici di diretta collaborazione del Ministro: 
    a) l'ufficio di Gabinetto; 
    b) l'ufficio legislativo; 
    c) l'ufficio stampa; 
    d) la segreteria del Ministro; 
    e) la segreteria tecnica del Ministro; 
    f) le segreterie dei sottosegretari di Stato. 
  3. Per lo svolgimento degli incarichi  istituzionali  delegati  dal
Ministro, i sottosegretari di  Stato  si  avvalgono  dell'ufficio  di
Gabinetto, dell'ufficio legislativo e  dell'ufficio  del  Consigliere
diplomatico, che opera presso l'ufficio di Gabinetto. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Per i riferimenti all'art. 14, comma 2,  del  decreto
          legislativo  30  marzo   2001,   n.   165,   e   successive
          modificazioni, si vedano le note alle premesse.