Art. 2 
 
Misure urgenti per il finanziamento delle attivita' del Ministero per
                   i beni e le attivita' culturali 
 
  1. Al fine di assicurare lo svolgimento  dei  servizi  generali  di
supporto alle attivita' del Ministero  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali e delle sue strutture periferiche, e' autorizzata la  spesa
di euro 15.410.145,00, per l'anno  2019,  cui  si  provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  Fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2019-2021,
nell'ambito del Programma «Fondi di riserva speciale» della  missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione dell'economia e  delle
finanze  per  l'anno  2019,  allo  scopo   parzialmente   utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali. 
  2. Per le finalita' di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23
dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e' autorizzata  la
spesa di euro 19.400.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020,  cui
si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento  del
Fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2019-2021, nell'ambito  del  Programma  «Fondi  di  riserva
speciale»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i
beni e le attivita' culturali. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.