Art. 2 Clausola di mutuo riconoscimento 1. All'articolo 36 del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e commercializzati, fabbricati o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purche' garantiscano un livello equivalente di protezione della salute». Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 9 maggio 2019 Il Ministro: Grillo Visto, il Guardasigilli: Bonafede Registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 2019 Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 17
Note all'art. 2: Il testo dell'articolo 36 del decreto del Ministro della sanita' 21 marzo 1973, come modificato dal decreto qui pubblicato, e' il seguente: «Art. 36. - 1. Gli oggetti di acciaio inossidabile destinati al contatto con alimenti e disciplinati dal presente decreto possono essere preparati esclusivamente con i tipi di acciai inossidabili indicati nella sezione 6 dell'Allegato II del presente decreto, nelle condizioni, limitazioni e tolleranze di impiego previste in detto allegato e nell'articolo seguente. 1-bis. Le disposizioni di cui al presente capo non si applicano agli oggetti di acciaio inossidabile legalmente fabbricati e commercializzati, fabbricati o commercializzati in uno Stato membro dell'Unione europea o in Turchia ovvero legalmente fabbricati in uno degli Stati firmatari dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA), parte contraente dell'Accordo sullo spazio economico europeo (SEE), purche' garantiscano un livello equivalente di protezione della salute.».