Art. 2 
 
                 Ministro e Sottosegretari di Stato 
 
  1. Il Ministro per i beni e  le  attivita'  culturali,  di  seguito
denominato:  «Ministro»,  e'  l'organo  di  direzione  politica   del
Ministero per i beni e le attivita' culturali, di seguito denominato:
«Ministero»,    ed    esercita    le    funzioni     di     indirizzo
politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma  1,  e  14,
comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni. 
  2. I Sottosegretari di Stato svolgono le funzioni  e  i  compiti  a
loro espressamente delegati dal Ministro con proprio decreto. 
 
          Note all'art. 2: 
              - Si riporta il testo degli articoli 4, comma 1, e  14,
          comma 1, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n.  106,
          S.O.: 
              «Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni  e
          responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano  le
          funzioni di  indirizzo  politico-amministrativo,  definendo
          gli obiettivi ed i programmi da attuare  ed  adottando  gli
          altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
          verificano  la  rispondenza  dei  risultati  dell'attivita'
          amministrativa e della gestione agli  indirizzi  impartiti.
          Ad essi spettano, in particolare: 
                a) le  decisioni  in  materia  di  atti  normativi  e
          l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
          applicativo; 
                b) la definizione  di  obiettivi,  priorita',  piani,
          programmi e direttive generali per l'azione  amministrativa
          e per la gestione; 
                c) la individuazione delle risorse  umane,  materiali
          ed  economico-finanziarie   da   destinare   alle   diverse
          finalita' e la loro ripartizione tra gli uffici di  livello
          dirigenziale generale; 
                d) la definizione dei criteri generali in materia  di
          ausili finanziari a terzi e di determinazione  di  tariffe,
          canoni e analoghi oneri a carico di terzi; 
                e) le nomine, designazioni ed atti analoghi  ad  essi
          attribuiti da specifiche disposizioni; 
                f)   le   richieste   di   pareri   alle    autorita'
          amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; 
                g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 
              Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo).  -  1.  Il
          Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
          tal fine periodicamente, e comunque ogni anno  entro  dieci
          giorni dalla pubblicazione della legge di  bilancio,  anche
          sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16: 
                a) definisce obiettivi, priorita', piani e  programmi
          da attuare ed emana le conseguenti direttive  generali  per
          l'attivita' amministrativa e per la gestione; 
                b) effettua, ai  fini  dell'adempimento  dei  compiti
          definiti ai  sensi  della  lettera  a),  l'assegnazione  ai
          dirigenti  preposti  ai  centri  di  responsabilita'  delle
          rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
          comma 1, lettera c), del  presente  decreto,  ivi  comprese
          quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo  7  agosto
          1997, n. 279, e successive modificazioni  ed  integrazioni,
          ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
          degli uffici di cui al comma 2;  provvede  alle  variazioni
          delle assegnazioni con le modalita' previste  dal  medesimo
          decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
          conto dei  procedimenti  e  subprocedimenti  attribuiti  ed
          adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.».