Art. 2 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende: a) per «Ministro», il Ministro della giustizia; b) per «Ministero», il Ministero della giustizia; c) per «Sottosegretari di Stato», i sottosegretari di Stato presso il Ministero della giustizia; d) per «Oiv», l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; e) per «Struttura tecnica», la struttura tecnica permanente per la misurazione della performance di cui all'articolo 14, comma 9, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; f) per «decreto legislativo», il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
Note all'art. 2: - Per l'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 vedi nelle note alle premesse.