Art. 2 
 
 
                           Organizzazione 
 
  1. Il Ministero, per il perseguimento delle finalita' e l'esercizio
delle attribuzioni di cui all'articolo 1,  e'  articolato  in  dodici
Uffici di livello dirigenziale generale, coordinati da un  Segretario
generale. 
  2. Gli Uffici di livello dirigenziale generale di cui al  comma  1,
sono i seguenti: 
    a) Direzione generale per la politica industriale,  l'innovazione
e le piccole e medie imprese; 
    b) Direzione generale per la tutela della proprieta'  industriale
- Ufficio italiano brevetti e marchi; 
    c) Direzione generale per gli incentivi alle imprese; 
    d) Direzione generale per il commercio internazionale; 
    e) Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la
competitivita' energetica; 
    f) Direzione generale per le infrastrutture e  la  sicurezza  dei
sistemi energetici e geominerari; 
    g) Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e  la
sicurezza informatica -  Istituto  superiore  delle  comunicazioni  e
delle tecnologie dell'informazione; 
    h) Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica,
di radiodiffusione e postali; 
    i) Direzione generale per le attivita' territoriali; 
    l) Direzione generale per il mercato, la concorrenza,  la  tutela
del consumatore e la normativa tecnica; 
    m) Direzione generale per la vigilanza  sugli  enti  cooperativi,
sulle societa' e sul sistema camerale; 
    n) Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i sistemi
informativi e il bilancio. 
  3. Le Direzioni generali svolgono le funzioni previste dal presente
regolamento nonche' ogni altra funzione  ad  esse  connessa  che  sia
attribuita  al  Ministero  dalla   vigente   normativa,   anche   con
riferimento all'attuazione di norme europee nel settore di rispettiva
competenza.