Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  ai  Trattati  di   cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in  vigore,
in conformita' a quanto disposto, rispettivamente,  dall'articolo  24
del  Trattato  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,  lettera  a),   e
dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera
b).