Art. 2 Ordine di esecuzione 1. Piena ed intera esecuzione e' data ai Trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 24 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), e dall'articolo 27 del Trattato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).