(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 2)
 
                             ARTICOLO 2 
 
                        Doppia Incriminazione 
 
  1. L'assistenza giudiziaria puo' essere prestata  anche  quando  il
fatto per il quale e' richiesta non  costituisce  reato  nello  Stato
Richiesto. 
  2. Tuttavia,  quando  la  richiesta  di  assistenza  si   riferisce
all'esecuzione di perquisizioni, sequestri, confisca di beni ed altri
atti che incidono su diritti fondamentali delle persone  o  risultano
invasivi di luoghi o cose, l'assistenza e' prestata solo se il  fatto
per cui e' richiesta e' previsto come  reato  anche  dall'ordinamento
giuridico dello Stato Richiesto.