Art. 2 
 
 
        Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica 
 
  1. Ai fini di cui all'articolo 1, a decorrere dal 1° settembre  del
primo anno scolastico successivo all'entrata in vigore della presente
legge, nel primo e nel  secondo  ciclo  di  istruzione  e'  istituito
l'insegnamento trasversale dell'educazione civica,  che  sviluppa  la
conoscenza e la comprensione delle strutture e dei  profili  sociali,
economici, giuridici, civici e ambientali della societa'.  Iniziative
di sensibilizzazione  alla  cittadinanza  responsabile  sono  avviate
dalla scuola dell'infanzia. 
  2. Le istituzioni del sistema educativo di istruzione e  formazione
promuovono l'insegnamento di cui al comma 1. A tal fine, all'articolo
18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 17 ottobre 2005,  n.
226, le parole: «di competenze linguistiche»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «di competenze civiche, linguistiche». 
  3. Le istituzioni scolastiche prevedono nel curricolo  di  istituto
l'insegnamento  trasversale  dell'educazione  civica,  specificandone
anche, per ciascun anno di  corso,  l'orario,  che  non  puo'  essere
inferiore a 33 ore annue, da svolgersi nell'ambito del  monte  orario
obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. Per  raggiungere  il
predetto orario gli istituti scolastici possono avvalersi della quota
di autonomia utile per modificare il curricolo. 
  4.  Nelle  scuole  del  primo  ciclo,  l'insegnamento   trasversale
dell'educazione civica e'  affidato,  in  contitolarita',  a  docenti
sulla  base  del  curricolo  di  cui  al  comma  3.  Le   istituzioni
scolastiche utilizzano le risorse dell'organico dell'autonomia. Nelle
scuole del secondo  ciclo,  l'insegnamento  e'  affidato  ai  docenti
abilitati all'insegnamento delle discipline giuridiche ed economiche,
ove disponibili nell'ambito dell'organico dell'autonomia. 
  5. Per ciascuna classe e' individuato,  tra  i  docenti  a  cui  e'
affidato  l'insegnamento  dell'educazione  civica,  un  docente   con
compiti di coordinamento. 
  6. L'insegnamento trasversale  dell'educazione  civica  e'  oggetto
delle  valutazioni  periodiche  e   finali   previste   dal   decreto
legislativo 13 aprile 2017, n.  62,  e  dal  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009,  n.  122.  Il
docente coordinatore di cui al comma 5 formula la  proposta  di  voto
espresso in decimi, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti a cui
e' affidato l'insegnamento dell'educazione civica. 
  7. Il dirigente  scolastico  verifica  la  piena  attuazione  e  la
coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa. 
  8.  Dall'attuazione  del  presente  articolo  non  devono  derivare
incrementi o modifiche dell'organico del  personale  scolastico,  ne'
ore  d'insegnamento  eccedenti   rispetto   all'orario   obbligatorio
previsto dagli ordinamenti vigenti. Per lo svolgimento dei compiti di
coordinamento di cui al comma 5 non sono dovuti compensi, indennita',
rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati,  salvo  che
la contrattazione d'istituto  stabilisca  diversamente  con  oneri  a
carico del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa. 
  9.  A  decorrere  dal  1°  settembre  del  primo  anno   scolastico
successivo all'entrata in vigore della presente legge, sono  abrogati
l'articolo 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n.  169,  nonche'  il
comma 4 dell'articolo 2 e il comma 10 dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 62. 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Si riporta l'art. 18, comma 1, lettera b) del decreto
          legislativo  17  ottobre  2005,  n.  226,  recante   «Norme
          generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al
          secondo  ciclo  del  sistema  educativo  di  istruzione   e
          formazione, a norma dell'articolo 2 della  legge  28  marzo
          2003,  n.  53»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   4
          novembre 2005, n. 257, supplemento ordinario: 
                «Art. 18 (Livelli essenziali dei percorsi). - 1. Allo
          scopo di  realizzare  il  profilo  educativo,  culturale  e
          professionale di  cui  all'art.  1,  comma  5,  le  regioni
          assicurano, quali livelli essenziali dei percorsi: 
                  (Omissis). 
                  b) l'acquisizione, ai sensi dell'art. 1,  comma  5,
          di  competenze  linguistiche,  matematiche,   scientifiche,
          tecnologiche, storico sociali ed economiche,  destinando  a
          tale fine quote dell'orario complessivo obbligatorio idonee
          al raggiungimento  degli  obiettivi  indicati  nel  profilo
          educativo,  culturale  e  professionale   dello   studente,
          nonche' di competenze professionali mirate in relazione  al
          livello del titolo cui si riferiscono; 
                  (Omissis).». 
              - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante
          «Norme in materia di  valutazione  e  certificazione  delle
          competenze nel primo ciclo  ed  esami  di  Stato,  a  norma
          dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i),  della  legge  13
          luglio 2015, n. 107» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          16 maggio 2017, n. 112, supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 22  giugno
          2009, n. 122 (Regolamento recante coordinamento delle norme
          vigenti  per  la  valutazione  degli  alunni  e   ulteriori
          modalita' applicative in materia, ai sensi degli articoli 2
          e  3  del  decreto-legge  1°  settembre   2008,   n.   137,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
          n. 169) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19  agosto
          2009, n. 191. 
              - Si riporta l'art. 1 del  decreto-legge  1°  settembre
          2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2008, n.  169,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
          materia di  istruzione  e  universita'»,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 3 ottobre 2006, n. 230: 
                «Art.  1  (Cittadinanza  e  Costituzione).  -  1.   A
          decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 2008/2009, oltre
          ad una sperimentazione nazionale, ai sensi dell'art. 11 del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono  attivate  azioni  di
          sensibilizzazione e di formazione del personale finalizzate
          all'acquisizione  nel  primo  e  nel   secondo   ciclo   di
          istruzione delle conoscenze e delle competenze  relative  a
          "Cittadinanza  e  Costituzione",  nell'ambito  delle   aree
          storico-geografica  e  storico-sociale  e  del  monte   ore
          complessivo previsto per  le  stesse.  Iniziative  analoghe
          sono avviate nella scuola dell'infanzia. 
                1-bis.  Al  fine  di  promuovere  la  conoscenza  del
          pluralismo    istituzionale,    definito    dalla     Carta
          costituzionale, sono altresi' attivate  iniziative  per  lo
          studio degli statuti regionali delle regioni  ad  autonomia
          ordinaria e speciale. 
                2. All'attuazione del presente articolo  si  provvede
          entro  i  limiti  delle  risorse   umane,   strumentali   e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.». 
              - Si riportano l'art. 2, comma 4 e l'art. 17, comma 10,
          del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  62,  recante
          «Norme in materia di  valutazione  e  certificazione  delle
          competenze nel primo ciclo  ed  esami  di  Stato,  a  norma
          dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera i),  della  legge  13
          luglio 2015, n. 107», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          16 maggio 2017, n. 112, supplemento ordinario: 
                «Art. 2 (Valutazione nel primo ciclo). - (Omissis). 
                4. Sono oggetto di valutazione  le  attivita'  svolte
          nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione", fermo  quanto
          previsto all'art. 1 del decreto-legge 1° settembre 2008, n.
          137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  ottobre
          2008, n. 169. 
                (Omissis).». 
                «Art. 17 (Prove di esame). - (Omissis). 
                10. Il colloquio accerta  altresi'  le  conoscenze  e
          competenze  maturate  dal   candidato   nell'ambito   delle
          attivita' relative a "Cittadinanza e  Costituzione",  fermo
          quanto previsto all'art. 1 del decreto-legge  1°  settembre
          2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
          ottobre 2008, n. 169 e recepiti nel documento del consiglio
          di classe di cui al comma 1.».