Art. 2 Modificazioni all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 1. All'articolo 2 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole «con disabilita' certificata», sono sostituite dalla seguente: «certificati,»; b) il comma 2 e' soppresso.
Note all'art. 2: - Si riporta l'articolo 2 del citato decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal presente decreto: «Art. 2 (Ambito di applicazione). - 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano esclusivamente alle bambine e ai bambini della scuola dell'infanzia, alle alunne e agli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, alle studentesse e agli studenti della scuola secondaria di secondo grado certificati, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, al fine di promuovere e garantire il diritto all'educazione, all'istruzione e alla formazione. 2. L'inclusione scolastica e' attuata attraverso la definizione e la condivisione del Piano educativo individualizzato (PEI) quale parte integrante del progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, come modificato dal presente decreto.».