Art. 2 
 
Attribuzione al Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale   delle   competenze   in   materia    di    commercio
    internazionale e di internazionalizzazione del sistema Paese 
 
  1.  Al  Ministero  degli  affari  esteri   e   della   cooperazione
internazionale sono trasferite le funzioni esercitate  dal  Ministero
dello sviluppo economico in materia di  definizione  delle  strategie
della politica commerciale e promozionale con l'estero e di  sviluppo
dell'internazionalizzazione del sistema  Paese.  Al  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale sono trasferite,  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2020,  le  risorse  umane,  strumentali,
compresa la sede, e finanziarie, compresa la gestione residui,  della
Direzione generale per  il  commercio  internazionale  del  Ministero
dello sviluppo economico, nei limiti e con le  modalita'  di  cui  ai
commi 2 e 3. 
  2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al presente  articolo,  la
Direzione generale per  il  commercio  internazionale  del  Ministero
dello sviluppo economico e' soppressa a decorrere dal 1° gennaio 2020
e i posti funzione di sette dirigenti di livello  non  generale  sono
trasferiti al Ministero degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale,  con  conseguente  istituzione  di  sette  uffici  di
livello dirigenziale non generale presso la  stessa  amministrazione.
Presso  il  Ministero  degli  affari  esteri  e  della   cooperazione
internazionale sono altresi' istituiti un  posto  di  vice  direttore
generale e  tre  uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale  da
assegnare in via esclusiva al personale della carriera diplomatica in
servizio. Con le modalita'  di  cui  all'articolo  17,  comma  4-bis,
lettera e), della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  si  provvede  alla
ridefinizione, in coerenza con  il  presente  articolo,  dei  compiti
delle  unita'  dirigenziali  nell'ambito  degli  uffici  dirigenziali
generali del Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. La  dotazione  organica  dirigenziale  del  Ministero
dello sviluppo economico  resta  confermata  nel  numero  massimo  di
diciannove posizioni di  livello  generale  ed  e'  rideterminata  in
centoventitre posizioni di livello non generale. 
  3. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione  e  il  Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla  data
di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla  puntuale
individuazione di un contingente di cento  unita'  di  personale  non
dirigenziale e di sette unita' di personale dirigenziale non generale
assegnato alle direzioni generali di cui agli  articoli  7  e  8  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
158,  alla  data  del  4  settembre  2019,  nonche'   delle   risorse
strumentali e finanziarie ai  sensi  del  presente  articolo  e  alla
definizione della disciplina  per  il  trasferimento  delle  medesime
risorse. Conseguentemente la dotazione organica del  Ministero  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale e' incrementata con
corrispondente riduzione della dotazione organica del Ministero dello
sviluppo economico. Per le finalita'  di  cui  al  primo  periodo  e'
redatta una graduatoria, distinta tra personale dirigenziale  e  non,
secondo   il    criterio    prioritario    dell'accoglimento    delle
manifestazioni  di  interesse  espresse  sulla   base   di   apposito
interpello e, in caso di loro numero incongruente per eccesso  o  per
difetto, secondo il criterio  del  trasferimento  del  personale  con
maggiore anzianita' di servizio  e,  a  parita'  di  anzianita',  del
personale  con  minore  eta'  anagrafica,  entro  venticinque  giorni
dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto.  Il  personale  non
dirigenziale   trasferito   mantiene   il    trattamento    economico
fondamentale  e  accessorio,   ove   piu'   favorevole,   corrisposto
dall'amministrazione di provenienza  al  momento  dell'inquadramento,
mediante  assegno  ad  personam  riassorbibile   con   i   successivi
miglioramenti economici a  qualsiasi  titolo  conseguiti.  La  revoca
dell'assegnazione  temporanea  presso   altre   amministrazioni   del
personale trasferito, gia' in posizione  di  comando,  rientra  nella
competenza del Ministero degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale. Il personale transitato nei ruoli del Ministero degli
affari esteri e della cooperazione internazionale che, alla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
svolge le funzioni di esperto ai sensi dell'articolo 168 del  decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18,  e'  mantenuto
nelle medesime funzioni fino alla scadenza dell'incarico biennale  in
corso alla medesima data, che puo' essere rinnovato per un  ulteriore
biennio, fermi restando il limite complessivo di otto anni di cui  al
quinto comma del suddetto articolo 168 e il numero massimo  di  posti
funzione istituiti ai sensi  del  medesimo  articolo.  All'esito  del
trasferimento del personale interessato, il  Ministero  degli  affari
esteri e della  cooperazione  internazionale  provvede  all'esercizio
delle funzioni di cui al presente articolo nell'ambito delle  risorse
umane disponibili a legislazione vigente. 
  4. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12, comma 1, dopo le parole «trattati sull'Unione
europea» sono inserite le seguenti: «; di definizione delle strategie
e degli interventi della  politica  commerciale  e  promozionale  con
l'estero e di sostegno dell'internazionalizzazione del sistema Paese,
ferme restando le competenze  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, del Ministero dello sviluppo economico e delle regioni»; 
    b) all'articolo 27, comma 2-bis, la lettera e) e' abrogata; 
    c) all'articolo 28: 
      1) al comma 1, la lettera b) e' abrogata; 
      2) al comma 2, sono soppresse le parole «promozione di ricerche
e raccolta di documentazione  statistica  per  la  definizione  delle
politiche di internazionalizzazione del sistema produttivo  italiano;
analisi di problemi concernenti gli scambi di beni e servizi e  delle
connesse esigenze di politica commerciale;». 
  5. All'articolo 33 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
gennaio 1967, n. 18, il primo comma e' abrogato. 
  6.  All'articolo  14  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) ai commi 18, 18-bis, 20, 21 e 23, le  parole  «dello  sviluppo
economico»  e  «degli  affari  esteri»,   ovunque   ricorrono,   sono
rispettivamente sostituite dalle seguenti:  «degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico»; 
    b) al comma 19 e' aggiunto, in  fine,  il  seguente  periodo:  «A
decorrere dall'esercizio finanziario 2020,  il  fondo  e'  trasferito
allo stato di previsione del Ministero degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale.»; 
    c) al comma 25, le parole da  «apposita  convenzione»  a  «previo
nulla osta del Ministero degli affari esteri» sono  sostituite  dalle
seguenti:  «decreto  del  Ministro  degli  affari  esteri   e   della
cooperazione internazionale. Con il medesimo decreto e'  individuato,
su proposta  del  direttore  generale  dell'Agenzia,  il  contingente
massimo di personale all'estero nell'ambito della dotazione  organica
di cui al comma 24. Il personale all'estero puo' essere notificato»; 
    d) al comma 25, quinto periodo, le parole  «dal  Ministero  dello
sviluppo economico di concerto con il Ministero degli affari  esteri»
sono sostituite dalle seguenti: «dalla Cabina  di  regia  di  cui  al
comma 18-bis». 
  7. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto,  lo  statuto  dell'Agenzia
per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese
italiane - ICE e' modificato, al solo fine di prevedere la  vigilanza
da parte del Ministero  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, d'intesa,  per  le  materie  di  competenza,  con  il
Ministero dello sviluppo economico. 
  8. All'articolo 4, comma 61, della legge 24 dicembre 2003, n.  350,
e'  aggiunto,  in   fine,   il   seguente   periodo:   «A   decorrere
dall'esercizio finanziario 2020 il fondo di cui al presente comma  e'
trasferito allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri
e della cooperazione internazionale». 
  9. All'articolo 30 del decreto-legge 12  settembre  2014,  n.  133,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.  164,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  «Le
modifiche al piano di cui al presente comma sono adottate con decreto
del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con  il  Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali con riferimento  alle
azioni di cui al comma 2, lettere c), d),  e)  ed  f),  rivolte  alle
imprese  agricole  e  agroalimentari,  nonche'  alle  iniziative   da
adottare per la realizzazione delle suddette azioni»; 
    b) ai commi 5 e 7, ovunque ricorrono le  parole  «dello  sviluppo
economico»   e   «degli   affari   esteri   e   della    cooperazione
internazionale»  sono  rispettivamente  sostituite  dalle   seguenti:
«degli affari esteri e della cooperazione  internazionale»  e  «dello
sviluppo economico»; 
    c) al comma 8, le parole «dello sviluppo economico d'intesa» sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e». 
  10. L'esercizio delle funzioni di cui alla legge 24 aprile 1990, n.
100, spettanti al Ministero dello sviluppo economico e' trasferito al
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 
  11. All'articolo 1, comma 270, della legge  27  dicembre  2017,  n.
205, le parole «dello sviluppo economico» e «degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale» sono  rispettivamente  sostituite,
ovunque ricorrono, dalle  seguenti:  «degli  affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale» e «dello sviluppo economico». 
  12. All'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133,  le  parole  «dello  sviluppo  economico,  di   concerto»   sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministro dello sviluppo  economico
e». 
  13. All'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
le parole «dello sviluppo economico,  di  concerto»  sono  sostituite
dalle  seguenti:  «degli   affari   esteri   e   della   cooperazione
internazionale, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico
e». 
  14. Alla legge 18 novembre 1995, n. 496 sono apportate le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo  3,  comma  2,  le  parole  «dell'industria,  del
commercio e  dell'artigianato  e  del  Ministero  del  commercio  con
l'estero» sono sostituite dalle seguenti «dello sviluppo economico  e
del   Ministero   degli   affari   esteri   e   della    cooperazione
internazionale»; 
    b) all'articolo  3,  comma  3,  le  parole  «dell'industria,  del
commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle  seguenti  «dello
sviluppo economico»; 
    c) all'articolo 3, il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
  «4.  Il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale rilascia le prescritte autorizzazioni,  previo  parere
del comitato  di  cui  all'articolo  5  del  decreto  legislativo  15
dicembre 2017, n. 221, e successive modificazioni, con le modalita' e
nelle forme ivi  stabilite.  A  tali  fini  il  comitato,  quando  e'
chiamato ad esprimere il proprio parere su domande di  autorizzazione
presentate ai sensi della presente legge, puo' avvalersi  di  esperti
in materia di difesa, sanita' e ricerca.»; 
    d) all'articolo 4, le parole «del commercio  con  l'estero»  sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale». 
  15. Al decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 221, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 4, comma 1, le parole «dello sviluppo economico -
Direzione generale per la politica commerciale internazionale -» sono
sostituite dalle seguenti: «degli affari esteri e della  cooperazione
internazionale»; 
    b) all'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro  degli  affari
esteri  e  della  cooperazione  internazionale  ed  e'  composto  dal
direttore dell'unita' di cui all'articolo 7-bis della legge 9  luglio
1990, n.  185,  che  svolge  le  funzioni  di  presidente,  e  da  un
rappresentante per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri e della
cooperazione    internazionale,    dell'interno,    della     difesa,
dell'economia  e  delle  finanze,  dello  sviluppo  economico,  della
salute, dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  nonche'
da un rappresentante dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli.  Le
funzioni  di  segretario  sono  esercitate  da  un  funzionario   del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.»; 
    c) all'articolo 5,  commi  4  e  7,  le  parole  «dello  sviluppo
economico» sono sostituite dalle seguenti:  «degli  affari  esteri  e
della cooperazione internazionale». 
  16. Entro il 15 dicembre 2019, sono  apportate  al  regolamento  di
organizzazione del Ministero dello sviluppo  economico  le  modifiche
conseguenti alle disposizioni del presente articolo con le  modalita'
di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio  2018,  n.  86,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97. Fino
alla data del 31 dicembre 2019, il Ministro  degli  affari  esteri  e
della  cooperazione  internazionale  si   avvale   delle   competenti
strutture  e  dotazioni  organiche  del  Ministero   dello   sviluppo
economico. 
  17. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  18. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente  articolo
non devono derivare nuovi o maggiori oneri  a  carico  della  finanza
pubblica.