Art. 2 
 
 
Misure  per  incentivare  la   mobilita'   sostenibile   nelle   aree
                            metropolitane 
 
  1.  E'  istituito,  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare,  il  fondo
denominato  "Programma  sperimentale  buono   mobilita'",   con   una
dotazione pari a euro 5 milioni per l'anno 2019, euro 70 milioni  per
l'anno 2020, euro 70 milioni per l'anno 2021,  euro  55  milioni  per
l'anno 2022, euro 45 milioni per l'anno 2023 e euro  10  milioni  per
l'anno 2024, per le finalita' di cui al presente comma. Alla relativa
copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo, per  ciascuno
degli anni 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024  di  quota  parte  dei
proventi  delle  aste  delle  quote  di  emissione  di  CO2  di   cui
all'articolo 19  del  decreto  legislativo  13  marzo  2013,  n.  30,
destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare, versata dal GSE ad apposito  capitolo  del  bilancio  dello
Stato, che resta acquisita definitivamente  all'erario.  Al  fine  di
ridurre le emissioni climalteranti, a valere sul  suddetto  programma
sperimentale, ai residenti nei comuni interessati dalle procedure  di
infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per la non ottemperanza dell'Italia agli  obblighi
previsti dalla  direttiva  2008/50/CE  che  rottamano,  entro  il  31
dicembre 2021, autovetture  omologate  fino  alla  classe  Euro  3  o
motocicli omologati fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 a due tempi, e'
riconosciuto, nel limite di spesa di cui al primo periodo e  fino  ad
esaurimento delle risorse, un "buono mobilita'" pari  ad  euro  1.500
per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni  motociclo  rottamato  da
utilizzare, entro i successivi tre  anni,  per  l'acquisto,  anche  a
favore di persone conviventi, di abbonamenti  al  trasporto  pubblico
locale e regionale, nonche' di biciclette anche a pedalata assistita.
Il  "buono  mobilita'"  non  costituisce   reddito   imponibile   del
beneficiario  e  non  rileva  ai  fini   del   computo   del   valore
dell'indicatore  della  situazione   economica   equivalente.   Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, il Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  il
Ministro dello sviluppo economico, sono definite  le  modalita'  e  i
termini per l'ottenimento e l'erogazione  del  beneficio  di  cui  al
presente comma, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. 
  2.  Per  le  medesime  finalita'  di  cui  al  comma  1,   per   il
finanziamento  di  progetti  per  la  creazione,  il   prolungamento,
l'ammodernamento e la messa a norma di corsie  preferenziali  per  il
trasporto pubblico locale e' autorizzata la spesa di euro 20  milioni
per ciascuno degli anni 2020  e  2021.  Alla  relativa  copertura  si
provvede mediante corrispondente utilizzo, per  ciascuno  degli  anni
2020 e 2021, di quota parte dei proventi delle aste  delle  quote  di
emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del  decreto  legislativo  13
marzo 2013, n. 30,  destinata  al  Ministero  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio  e  del  mare,  versata  dal  GSE  ad  apposito
capitolo   del   bilancio   dello   Stato,   che   resta    acquisita
definitivamente all'erario. I progetti di cui al presente comma  sono
presentati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare da uno o piu' comuni, anche in forma associata,  interessati
dalle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10  luglio
2014 e n. 2015/2043 del  28  maggio  2015  per  la  non  ottemperanza
dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva  2008/50/CE  sulla
qualita'  dell'aria  e  riferiti  a  un   ambito   territoriale   con
popolazione superiore a centomila abitanti. Con decreto del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da  adottarsi
entro quarantacinque giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto, di concerto con il Ministro delle infrastrutture  e
dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
d'intesa con la Conferenza unificata che si  pronuncia  entro  trenta
giorni decorso il cui termine il decreto e' emanato anche in mancanza
di  detto  parere,  sono  stabilite  le  modalita'  e  i  termini  di
presentazione delle domande.