Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 7  del  codice  della  giustizia  contabile  -
                       Disposizioni di rinvio 
 
  1. All'articolo 7, comma 1, del codice della giustizia contabile le
parole «del presente codice che» sono sostituite dalle  seguenti:  «,
del presente codice, le quali» e dopo le parole «si applicano  anche»
sono inserite le seguenti: «al giudizio pensionistico,». 
 
          Note all'art. 2: 
 
              - Si riporta l'articolo 7 del  codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 7 (Disposizioni di rinvio). -  1.  Il  processo
          contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II,
          Titolo  III,  del  presente  codice,  le  quali,   se   non
          espressamente derogate,  si  applicano  anche  al  giudizio
          pensionistico, alle impugnazioni e ai riti speciali. 
                (Omissis).».