Art. 2 Modifiche all'articolo 7 del codice della giustizia contabile - Disposizioni di rinvio 1. All'articolo 7, comma 1, del codice della giustizia contabile le parole «del presente codice che» sono sostituite dalle seguenti: «, del presente codice, le quali» e dopo le parole «si applicano anche» sono inserite le seguenti: «al giudizio pensionistico,».
Note all'art. 2: - Si riporta l'articolo 7 del codice della giustizia contabile, come modificato dal presente decreto: «Art. 7 (Disposizioni di rinvio). - 1. Il processo contabile si svolge secondo le disposizioni della Parte II, Titolo III, del presente codice, le quali, se non espressamente derogate, si applicano anche al giudizio pensionistico, alle impugnazioni e ai riti speciali. (Omissis).».