(Allegato-art. 2)
                               Art. 2. 
                Durata, decorrenza, tempi e procedure 
                    di applicazione del contratto 
 
    1. Il presente contratto concerne il periodo 1°  gennaio  2016-31
dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 
    2. Gli effetti decorrono  dal  giorno  successivo  alla  data  di
stipulazione, salvo  diversa  prescrizione  del  presente  contratto.
L'avvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle  aziende  ed
enti mediante  la  pubblicazione  nel  sito  web  dell'ARAN  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    3. Gli istituti a contenuto economico e normativo  con  carattere
vincolato ed automatico sono applicati dalle  azienda  e  enti  entro
trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 
    4. Il presente contratto, alla scadenza, si  rinnova  tacitamente
di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una  delle  parti
con  lettera  raccomandata,  entro  un  mese   dalla   sottoscrizione
definitiva.  In  caso  di  disdetta,  le  disposizioni   contrattuali
rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano  sostituite
dal successivo contratto collettivo. 
    5. In ogni caso, le piattaforme  sindacali  per  il  rinnovo  del
contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi  prima  della
scadenza del rinnovo del contratto e  comunque  in  tempo  utile  per
consentire l'apertura della trattativa tre mesi prima della  scadenza
del contratto. Durante tale periodo e per  il  mese  successivo  alla
scadenza del contratto, le parti negoziali  non  assumono  iniziative
unilaterali ne' procedono ad azioni dirette. 
    6. A decorrere dal  mese  di  aprile  dell'anno  successivo  alla
scadenza del presente contratto, qualora lo  stesso  non  sia  ancora
stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui all'art.
47-bis, comma 1 del decreto legislativo n. 165/2001, e' riconosciuta,
entro  i  limiti  previsti  dalla  legge  di  bilancio  in  sede   di
definizione delle risorse contrattuali, una copertura  economica  che
costituisce un'anticipazione dei  benefici  complessivi  che  saranno
attribuiti all'atto  del  rinnovo  contrattuale.  L'importo  di  tale
copertura e' pari al  30%  della  previsione  Istat  dell'inflazione,
misurata dall'indice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni
energetici importati, applicata agli  stipendi  tabellari.  Dopo  sei
mesi di vacanza contrattuale, detto importo sara'  pari  al  50%  del
predetto indice. Per l'erogazione della copertura di cui al  presente
comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1
e 2, del decreto legislativo n. 165/2001, fermo  restando  -  per  il
triennio 2019-2021 - quanto previsto in materia  dall'art.  1,  comma
440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. 
    7. Il presente C.C.N.L. puo' essere  oggetto  di  interpretazione
autentica ai sensi dell'art. 49 del decreto legislativo n.  165/2001,
anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie
aventi carattere di generalita' sulla sua interpretazione. 
    L'interpretazione  autentica  puo'  aver  luogo  anche  ai  sensi
dell'art. 64 del medesimo decreto legislativo.