Art. 2 Erogazioni liberali agevolabili 1. Ai fini della detrazione e della deduzione di cui all'art. 1, le erogazioni liberali in natura devono essere destinate agli enti del Terzo settore, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di societa', e utilizzate dai predetti enti per lo svolgimento dell'attivita' statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. 2. Fino al periodo d'imposta nel corso del quale interverra' l'autorizzazione della Commissione europea di cui all'art. 101, comma 10, del decreto legislativo n. 117 del 2017 e, comunque, fino al periodo di imposta di operativita' del Registro unico nazionale del Terzo settore, se successivo alla predetta autorizzazione, possono essere destinatari delle erogazioni anche le Organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte negli appositi registri, le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle Provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383,a condizione che utilizzino i beni ricevuti in conformita' alle proprie finalita' statutarie.