Art. 2 
 
  1.  I  dati  personali  raccolti  nell'ambito  delle  attivita'  di
sorveglianza  di  cui  all'art.  1,  anche   al   fine   di   rendere
rintracciabili  i   passeggeri,   vengono   trattati   dall'autorita'
sanitaria competente per motivi di  interesse  pubblico  nel  settore
della sanita' pubblica,  ai  sensi  dell'art.  9,  paragrafo  2,  del
regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative
al segreto professionale. La documentazione acquisita viene distrutta
trascorsi sessanta giorni dalla raccolta, ove non si  sia  verificato
alcun caso sospetto di nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) correlabile al
volo cui essa si riferisce.