Art. 2 1. I dati personali raccolti nell'ambito delle attivita' di sorveglianza di cui all'art. 1, anche al fine di rendere rintracciabili i passeggeri, vengono trattati dall'autorita' sanitaria competente per motivi di interesse pubblico nel settore della sanita' pubblica, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/679, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, ivi incluse quelle relative al segreto professionale. La documentazione acquisita viene distrutta trascorsi sessanta giorni dalla raccolta, ove non si sia verificato alcun caso sospetto di nuovo Coronavirus (2019 - nCoV) correlabile al volo cui essa si riferisce.