Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni  di  cui  al
presente articolo. 
  2. «Vehicle to grid»: e'  l'interazione  tra  veicoli  elettrici  e
sistema elettrico, che  consente  ai  predetti  veicoli  di  erogare,
attraverso le infrastrutture di ricarica, i seguenti servizi: 
    a) servizi di riserva terziaria e bilanciamento, articolati nelle
modalita' «a salire» ed «a scendere», nonche'  di  risoluzione  delle
congestioni; 
    b) ulteriori servizi  tra  i  quali  la  regolazione  primaria  e
secondaria  di  frequenza  e  la   regolazione   di   tensione,   ove
tecnicamente fattibile. 
  In  particolare,  qualora  i  servizi  predetti  comportino   anche
iniezioni di potenza dalla batteria del veicolo verso la  rete,  essi
sono denominati «V2G»; in casi diversi, tali servizi sono  denominati
«V1G». 
  3. «Infrastruttura di ricarica»: infrastruttura per la ricarica  di
veicoli  elettrici,  anche  bidirezionale,   collegata   alla   rete,
esistente o di nuova realizzazione. Il collegamento alla rete di  una
infrastruttura di ricarica puo' avvenire  anche  per  il  tramite  di
punti di connessione non dedicati  esclusivamente  alla  ricarica  di
veicoli elettrici. 
  4.  «Unita'  virtuali  abilitate  miste  (UVAM)»:  unita'  virtuali
abilitate di cui alla deliberazione ARERA n.  300/2017  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  caratterizzate  dalla  presenza  di
unita'   di   produzione   non   rilevanti   (programmabili   o   non
programmabili), unita' di  consumo,  sistemi  di  accumulo,  compresi
veicoli elettrici  collegati  alla  rete  tramite  infrastrutture  di
ricarica. 
  5. «Detentore del veicolo elettrico»: e' il titolare della garanzia
sul veicolo, comprese le batterie,  o,  alla  scadenza,  il  soggetto
responsabile della  gestione,  che  puo'  essere  il  proprietario  o
l'affidatario del veicolo.