Art. 2 Soggetti politici 1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per soggetti politici: a) i delegati del quinto dei componenti del Senato della Repubblica firmatari delle richieste di referendum, ai sensi degli articoli 138 della Costituzione e 6 della legge 25 maggio 1970, n. 352; b) le forze politiche costituenti gruppo in almeno un ramo del Parlamento nazionale ovvero le forze politiche, diverse dalle precedenti, che abbiano eletto con proprio simbolo un deputato al Parlamento europeo; c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera b), oggettivamente riferibili a una delle minoranze linguistiche indicate dall'art. 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, e che hanno eletto, con un proprio simbolo, almeno un rappresentante nel Parlamento nazionale; d) il gruppo misto della Camera dei deputati e il gruppo misto del Senato della Repubblica, i cui rispettivi presidenti individuano, d'intesa tra loro, secondo criteri che contemperino le esigenze di rappresentativita' con quelle di pariteticita', le forze politiche, prive di propri rappresentanti fra i delegati di cui alla lettera a) e diverse da quelle di cui alle lettera b) e c), che di volta in volta rappresenteranno i due gruppi; e) i comitati, le associazioni e gli altri organismi collettivi rappresentativi di forze sociali e politiche di rilevanza nazionale, comunque denominati, che non siano riferibili ai soggetti di cui alle lettera a), b), c), d). Tali organismi devono avere un interesse obiettivo e specifico per i temi propri del referendum, rilevabile anche sulla base dei rispettivi statuti e delle motivazioni allegate alla richiesta di partecipazione, che deve altresi' contenere una esplicita indicazione di voto. 2. I soggetti di cui al comma 1, lettera e), devono autocertificare la loro rilevanza nazionale e il loro interesse obiettivo e specifico sui temi oggetto della richiesta referendaria. Al fine di accertare la ricorrenza di tale requisito, l'Autorita' puo' procedere, sentita ove necessario la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, alla verifica dei soci e/o degli iscritti e delle sedi dislocate sul territorio nazionale sulla base di criteri di tipo quantitativo e qualitativo, questi ultimi in relazione all'interesse specifico e qualificato vantato rispetto al quesito referendario. L'esito dell'accertamento viene comunicato al soggetto interessato entro i cinque giorni non festivi successivi alla scadenza del termine di cui al seguente comma 3. 3. Gli organismi di cui al comma 1, lettera e), devono essere costituiti entro cinque giorni non festivi successivi alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. Entro il medesimo termine, i soggetti di cui al comma 1 rendono nota all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni la loro intenzione di partecipare ai programmi di comunicazione politica e alla trasmissione dei messaggi politici autogestiti, indicando la propria posizione a favore o contro il quesito referendario. L'Autorita' pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei soggetti di cui al precedente comma 1 cosi' individuati. 4. I soggetti politici di cui al comma 1, lettera b), c), d) indicano se il loro rappresentante sosterra' la posizione favorevole o quella contraria ovvero se sono disponibili a farsi rappresentare di volta in volta da sostenitori di una o dell'altra opzione di voto. 5. La partecipazione alle trasmissioni dei soggetti cosi' individuati e' soggetta alle modalita' e alle condizioni di cui al presente provvedimento.