Art. 2 
 
                   Incremento del personale medico 
 
  1. Il soggetto attuatore del Ministero della salute e'  autorizzato
a prorogare i contratti gia' autorizzati ai sensi dell'art. 1,  comma
2 dell'ordinanza del Ministero della salute del 25 gennaio 2020 ed  a
conferire  ulteriori  incarichi  di   collaborazione   coordinata   e
continuativa, a personale medico, nel numero massimo di settantasette
unita', della durata non superiore al termine di vigenza dello  stato
di emegenza, anche in deroga all'art. 24 del decreto  legislativo  17
agosto 1999, n. 368, all'art. 7, commi 5-bis, 6 e 6-bis  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e all'Accordo collettivo  nazionale
23 marzo 2005. 
  2. Il personale medico di cui all'art. 1, comma  2,  dell'ordinanza
del Ministero della salute del 25 gennaio 2020, nonche' il  personale
medico di cui al comma 1, e' autorizzato, in via straordinaria e fino
alla cessazione dello stato  di  emergenza,  allo  svolgimento  delle
funzioni proprie del medico di  porto  ed  aeroporto  in  materia  di
profilassi   internazionale,   anche   in   deroga   alle    seguenti
disposizioni: 
    regio  decreto  del  14  dicembre  1933,  n.  1773  e  successive
modifiche ed integrazioni, relativo  all'accertamento  dei  requisiti
psico fisici della gente di mare; 
    decreto ministeriale 13 gennaio 1979 relativo  ai  requisiti  per
l'accertamento dell'idoneita' psico  fisica  per  i  sommozzatori  in
servizio locale; 
    legge  16  giugno  1939,   n.   1045   relativa   all'igiene   ed
all'abitabilita' delle navi; 
    decreto ministeriale 1° ottobre 2015, recante modificazioni della
tabella allegata al decreto 25 maggio 1988,  n.  279,  che  indica  i
medicinali, gli oggetti di medicatura e gli utensili  di  cui  devono
essere provviste le navi nazionali destinate al traffico  mercantile,
alla pesca e al diporto nautico.