Art. 2 Durata delle misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19 I provvedimenti della presente ordinanza avranno efficacia dalla data della firma del presente documento fino a tutto il 1° marzo 2020. Questa ordinanza potra' essere soggetta a modifiche al seguito del variare dello scenario epidemiologico. Salvo il fatto che non costituisca piu' grave reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto e' punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale. Copia della ordinanza viene inviata i prefetti e ai Nuclei antisofisticazione (NAS). Padova, Roma, 23 febbraio 2020 Il Ministro della salute Speranza Il Presidente della Regione del Veneto Zaia