Art. 2 
 
Modifiche all'articolo 3 dell'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento
  della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020 
 
  1. In ragione dell'aggravamento del contesto di criticita'  di  cui
in premessa, al comma 3 dell'articolo 3 dell'ordinanza del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio  2020,  le
parole da «- 35» a «entro il periodo  emergenziale»  sono  sostituite
dalle seguenti «- 35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni
e servizi omogenei e  analoghi,  caratterizzati  da  regolarita',  da
rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale. In deroga  al
comma 18 dell'articolo 35, e' possibile  corrispondere  al  fornitore
l'anticipazione del prezzo fino alla misura del cinquanta  per  cento
del valore del contratto  anche  in  assenza  della  costituzione  di
garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa  ivi  prevista,  ovvero
anche in misura superiore  al  cinquanta  per  cento  ove  necessario
previa adeguata motivazione». 
  2.  Al  comma  3  dell'articolo  3  dell'ordinanza  del  Capo   del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020  dopo
le parole «nei confronti di ANAC» sono aggiunte le seguenti «-  93  e
103, ove necessario e previa adeguata motivazione».