Art. 2 
 
                        Utilizzo dispositivi 
                      di protezione individuale 
 
  1. I dispositivi di  protezione  individuale  acquistati  ai  sensi
dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione  civile  n.
639 del 25 febbraio 2020  sono  destinati,  in  via  prioritaria,  al
personale sanitario.