Art. 2 Funzionamento e organizzazione 1. La «Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonche' dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», fermo restando quanto previsto dalla direttiva del 24 giugno 2016, rep. 1993, citata in premessa, si avvale dei Referenti sanitari regionali (RSR) per l'attuazione dei compiti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b). In caso di cessazione dall'incarico dei citati referenti il Presidente della relativa regione provvede immediatamente al conferimento di nuovo incarico. 2. La «Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti nonche' dei Referenti sanitari regionali in caso di emergenza nazionale», nell'esercizio delle funzioni di cui alla presente ordinanza, opera in coordinamento con il Comitato operativo nazionale della protezione civile di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018.