Art. 2 
 
                    Termini per la progettazione, 
                   aggiudicazione degli interventi 
 
  1. I soggetti attuatori di cui all'art. 1, comma 2, sono tenuti  ad
approvare le progettazioni definitive/esecutive, previo parere di cui
all'art. 215, comma 3 del decreto legislativo n. 50 del  2016,  degli
interventi sui ponti esistenti e ad effettuare  l'aggiudicazione  dei
lavori entro e non oltre ventiquattro mesi dalla data  di  erogazione
della prima rata di finanziamento.  Per  la  realizzazione  di  nuovi
ponti tale termine e' da intendersi  ai  fini  dell'approvazione  del
progetto definitivo. 
  2. Non sono ammesse proroghe del termine di cui al precedente comma
1. Tale termine e' sospeso in caso di ricorso in sede  di  gara,  per
ritardi dovuti ad eventi imprevedibili ed  inaspettati,  in  caso  di
gravi e giustificati motivi o per causa di forza maggiore. 
  3. In caso di mancato rispetto del termine di cui al  comma  1,  si
applica quanto previsto all'art. 5.