Art. 2 Ulteriori misure di gestione dell'emergenza 1. Le autorita' competenti, ((con le modalita' previste dall'articolo 3, commi 1 e 2,)) possono adottare ulteriori misure di contenimento e gestione dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche ((fuori dei casi)) di cui all'articolo 1, comma 1.