Art. 2 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla
data del 10 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. 
  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente  decreto
cessano di produrre effetti le misure di cui agli articoli 2 e 3  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8  marzo  2020  ove
incompatibili con la disposizione dell'art. 1 del presente decreto. 
    Roma, 9 marzo 2020 
 
                                                 Il Presidente        
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                     Conte            
Il Ministro della salute 
        Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 2020 
Ufficio controllo atti  P.C.M.  Ministeri  della  giustizia  e  degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 421