Art. 2 
 
 
                        Disposizioni tecniche 
 
  1.  Ai  fini  dell'applicazione  delle  disposizioni  tecniche   di
prevenzione   incendi,   negli   impianti   di   climatizzazione    e
condizionamento di cui all'art. 1, laddove e'  prescritto  l'utilizzo
di fluidi frigorigeni non  infiammabili  o  non  infiammabili  e  non
tossici, e' ammesso anche l'impiego di fluidi classificati A1  o  A2L
secondo la norma ISO 817  «Refrigerants  -  designations  and  safety
classification» o norma equivalente, fermo restando la progettazione,
l'installazione, l'esercizio  e  la  manutenzione  degli  impianti  a
regola dell'arte. 
  2.  Gli  impianti  di  climatizzazione  e  condizionamento  di  cui
all'art.  1  sono  considerati  impianti  rilevanti  ai  fini   della
sicurezza  antincendi.  La  documentazione  prevista  al  punto   3.2
dell'allegato II del decreto del Ministro dell'interno 7 agosto  2012
relativa alla dichiarazione di conformita' viene prodotta comprensiva
del manuale di uso e manutenzione. 
  3. Il manuale di uso e manutenzione viene  predisposto,  in  lingua
italiana, a  cura  dell'impresa  di  installazione  dell'impianto  di
climatizzazione e condizionamento, in accordo alle  previsioni  delle
norme tecniche  applicabili,  tenendo  conto  dei  dati  forniti  dai
fabbricanti  dei  componenti  installati  e  contiene  il  piano  dei
controlli, delle verifiche e delle operazioni di manutenzione.