Art. 2 
 
                     Disposizioni per le regioni 
             e le Province autonome di Trento e Bolzano 
 
  1. Ai fini della dematerializzazione della prescrizione dei farmaci
distribuiti in modalita' diverse dal regime convenzionale, le regioni
e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  applicano,  ove
possibile,  le  modalita'  previste  dall'art.  1  del  decreto   del
Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero
della salute del 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 novembre 2011, n. 264. 
  2. Le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono
consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali
che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche  presso  le
farmacie con le medesime  modalita'  previste  per  l'erogazione  dei
farmaci in regime convenzionale e secondo  i  criteri  stabiliti  nei
vigenti accordi locali stipulati con le  organizzazioni  maggiormente
rappresentative delle farmacie.