Art. 2 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le disposizioni del presente  decreto  producono  effetto  dalla
data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino  al  3  aprile  2020.  Le
stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonche' a  quelle
previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i
cui termini di  efficacia,  gia'  fissati  al  25  marzo  2020,  sono
entrambi prorogati al 3 aprile 2020. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a
statuto speciale e alle Province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano
compatibilmente con i rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
attuazione. 
 
    Roma, 22 marzo 2020 
 
                                                  Il Presidente       
                                           del Consiglio dei ministri 
                                                      Conte           
 
Il Ministro della salute 
        Speranza 
 

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 2020 
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affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 521