Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
                     e finalita' dell'intervento 
 
  1. La presente ordinanza, considerata la necessita' di  contrastare
piu' efficacemente il progredire dell'epidemia COVID 19,  nonche'  la
situazione attuale di  carenza  di  liquidita'  di  cui  soffrono  le
imprese italiane del comparto, fornisce, ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto-legge, le disposizioni volte a consentire l'attuazione  e  la
gestione ad opera dell'agenzia della misura  di  incentivazione  alla
produzione e alla fornitura di dispositivi medici e di dispositivi di
protezione individuale prevista dal medesimo art. 5.