Art. 2 
 
 
                      Aree sanitarie temporanee 
 
  1.  Al  fine  di  assicurare  il  rapido  approntamento  di  quanto
necessario per il ricovero, la  cura,  l'accoglienza  e  l'assistenza
nell'ambito dell'emergenza COVID-19, le opere sanitarie temporanee di
cui all'art. 4 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono essere
realizzate in deroga alle seguenti disposizioni: 
    legge 9 gennaio 1991, n. 10, articoli 11, 25, 26, 27, 28, 31, 32,
33 e 34; 
    decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, articoli 3,  4,  6  e
11; 
    decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, articoli 1, 2, 3, 4
e 5; 
    decreto-legge   4   giugno   2013,   n.   63,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,  art.  4,  comma  1,
articoli 6 e 9.