Art. 2 
 
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento  in  sicurezza
  delle attivita' produttive industriali e commerciali 
 
  1. Sull'intero territorio nazionale sono sospese tutte le attivita'
produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate
nell'allegato 3. L'elenco dei  codici  di  cui  all'allegato  3  puo'
essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo  economico,
sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per  le  pubbliche
amministrazioni  resta  fermo  quanto  previsto  dall'art.   87   del
decreto-legge 17 marzo  2020,  n.  18  e  dall'art.  1  del  presente
decreto;  resta  altresi'  fermo  quanto  previsto  dall'art.  1  del
presente  decreto  per  le  attivita'   commerciali   e   i   servizi
professionali. 
  2.  Le  attivita'   produttive   sospese   in   conseguenza   delle
disposizioni del presente articolo  possono  comunque  proseguire  se
organizzate in modalita' a distanza o lavoro agile. 
  3. Restano sempre  consentite,  previa  comunicazione  al  Prefetto
della provincia ove e' ubicata l'attivita'  produttiva,  nella  quale
comunicazione  sono  indicate  specificamente   le   imprese   e   le
amministrazioni beneficiarie dei prodotti e  servizi  attinenti  alle
attivita' consentite, anche  le  attivita'  che  sono  funzionali  ad
assicurare la  continuita'  delle  filiere  delle  attivita'  di  cui
all'allegato 3, nonche' delle filiere delle attivita'  dell'industria
dell'aerospazio, della difesa e delle altre  attivita'  di  rilevanza
strategica per l'economia nazionale, autorizzate alla  continuazione,
e dei servizi di pubblica utilita' e dei servizi essenziali di cui al
comma  4.  Il  Prefetto,  sentito   il   Presidente   della   regione
interessata, puo' sospendere le predette  attivita'  qualora  ritenga
che non sussistano le condizioni di cui al periodo  precedente.  Fino
all'adozione  dei  provvedimenti   di   sospensione   dell'attivita',
l'attivita'   e'   legittimamente   esercitata   sulla   base   della
comunicazione resa. 
  4. Sono comunque consentite le attivita'  che  erogano  servizi  di
pubblica utilita', nonche' servizi essenziali di cui  alla  legge  12
giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto previsto dall'art. 1 per i
musei e gli altri istituti e luoghi  della  cultura,  nonche'  per  i
servizi che riguardano l'istruzione. 
  5. E'  sempre  consentita  l'attivita'  di  produzione,  trasporto,
commercializzazione e consegna di  farmaci,  tecnologia  sanitaria  e
dispositivi  medico-chirurgici  nonche'  di   prodotti   agricoli   e
alimentari.  Resta  altresi'  consentita  ogni   attivita'   comunque
funzionale a fronteggiare l'emergenza. 
  6. Sono altresi' consentite le attivita'  degli  impianti  a  ciclo
produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia
ove e' ubicata l'attivita' produttiva, dalla cui interruzione  derivi
un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di  incidenti.
Il Prefetto, sentito il Presidente della  Regione  interessata,  puo'
sospendere le predette attivita' qualora ritenga che  non  sussistano
le condizioni di cui al periodo  precedente.  Fino  all'adozione  dei
provvedimenti   di   sospensione   dell'attivita',   l'attivita'   e'
legittimamente esercitata sulla base  della  dichiarazione  resa.  In
ogni caso, non e' soggetta a comunicazione l'attivita'  dei  predetti
impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico
essenziale. 
  7. Sono consentite le attivita'  dell'industria  dell'aerospazio  e
della difesa, incluse le lavorazioni, gli impianti,  i  materiali,  i
servizi e le infrastrutture essenziali per la sicurezza  nazionale  e
il  soccorso  pubblico,  nonche'  le  altre  attivita'  di  rilevanza
strategica per l'economia nazionale, previa comunicazione al Prefetto
della provincia ove sono ubicate le attivita' produttive. Si  applica
il comma 6. 
  8.  Il  Prefetto  informa  delle  comunicazioni  ricevute   e   dei
provvedimenti emessi il Presidente della regione  o  della  Provincia
autonoma,  il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  le
forze di polizia. 
  9. Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto
legislativo 22 luglio 1999, n.  261  assicurano  prioritariamente  la
distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e  dei  generi  di
prima necessita'. 
  10. Le imprese le cui  attivita'  non  sono  sospese  rispettano  i
contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione  delle  misure
per il  contrasto  e  il  contenimento  della  diffusione  del  virus
covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo  2020  fra
il Governo e le parti sociali. 
  11. Le imprese, le cui attivita' vengono sospese per effetto  delle
modifiche di cui al comma 1, completano le attivita' necessarie  alla
sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il
termine di tre giorni dall'adozione del decreto di modifica. 
  12.  Per  le  attivita'  produttive  sospese  e'  ammesso,   previa
comunicazione al Prefetto, l'accesso ai locali aziendali di personale
dipendente o terzi  delegati  per  lo  svolgimento  di  attivita'  di
vigilanza, attivita' conservative e  di  manutenzione,  gestione  dei
pagamenti  nonche'  attivita'  di   pulizia   e   sanificazione.   E'
consentita, previa comunicazione al  Prefetto,  la  spedizione  verso
terzi  di  merci  giacenti  in  magazzino  nonche'  la  ricezione  in
magazzino di beni e forniture.