Art. 2 
 
Misure per il sostegno all'esportazione, all'internazionalizzazione e
  agli investimenti delle imprese 
 
  1. All'articolo 6 del decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  comma  9,  dopo  il  primo  periodo,  ((sono  inseriti  i
seguenti)):  «SACE  S.p.A.  favorisce  l'internazionalizzazione   del
settore produttivo italiano, privilegiando gli  impegni  nei  settori
strategici  per   l'economia   italiana   in   termini   di   livelli
occupazionali e ricadute per il sistema economico del Paese,  nonche'
gli impegni per operazioni destinate a Paesi strategici per l'Italia.
((Ai fini dell'internazionalizzazione sono da considerare  strategici
anche  la  filiera  agricola  nazionale,  i  settori  del  turismo  e
dell'agroalimentare italiano, il settore tessile, della moda e  degli
accessori, lo sviluppo di piattaforme per  la  vendita  on  line  dei
prodotti  del  made  in  Italy,  le  camere  di  commercio   italiane
all'estero, le fiere, i  congressi  e  gli  eventi,  anche  digitali,
rivolti a sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il  made
in Italy nei settori dello sport,  della  cultura,  dell'arte,  della
cinematografia,   della   musica,   della   moda,   del   design    e
dell'agroalimentare.))»; 
    b)  i  commi  9-bis,  9-ter,  9-quater,  9-quinquies,   9-sexies,
9-septies e 9-octies sono sostituiti dai seguenti: 
      «9-bis. SACE S.p.A. assume gli impegni derivanti dall'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di  mercato  dalla
normativa dell'Unione Europea, di cui al comma 9,  nella  misura  del
dieci per cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
novanta per cento dei medesimi impegni e' assunto  dallo  Stato  ((in
conformita' al presente articolo)), senza vincolo di solidarieta'. La
legge di bilancio definisce i limiti  cumulati  di  assunzione  degli
impegni da parte di SACE S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle
finanze, per conto dello Stato, sulla base  del  piano  di  attivita'
deliberato dal Comitato di cui al  comma  9-sexies  e  approvato  dal
Comitato interministeriale per la programmazione economica. 
      9-ter.  SACE  S.p.A.  rilascia  le  garanzie  e  le   coperture
assicurative da cui derivano gli impegni di cui  al  comma  9-bis  in
nome proprio e per conto dello Stato. Il rilascio  delle  garanzie  e
delle coperture assicurative che sono in grado di determinare elevati
rischi  di  concentrazione  verso  singole  controparti,  gruppi   di
controparti connesse o paesi di destinazione, rispetto al portafoglio
complessivamente  assicurato  da  SACE   S.p.A.   e   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze,  e'  preventivamente  autorizzato  con
decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentito  il
Comitato per il sostegno pubblico all'esportazione istituito ai sensi
del comma 9-sexies.  ((Il  decreto  del  Ministro  e'  sottoposto  al
controllo preventivo di legittimita' e alla registrazione della Corte
dei conti.)) Le garanzie e le coperture assicurative prevedono che la
richiesta di indennizzo e  qualsiasi  comunicazione  o  istanza  sono
rivolte unicamente a SACE S.p.A. 
      9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello stato di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un  fondo  a
copertura degli impegni assunti dallo Stato  ai  sensi  del  presente
articolo. Tale fondo e' alimentato  con  i  premi  riscossi  da  SACE
S.p.A. per conto del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  al
netto delle commissioni trattenute da SACE S.p.A.,  come  determinate
dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies.  I  premi  di  cui  al
periodo precedente sono versati all'entrata del bilancio dello  Stato
per la successiva riassegnazione  in  spesa  al  predetto  fondo.  La
gestione del fondo e'  affidata  a  SACE  S.p.A.  che  opera  secondo
adeguati standard prudenziali di gestione del rischio.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze  impartisce  indirizzi  a  SACE  S.p.A.
sulla gestione del fondo. Per la gestione del  fondo  e'  autorizzata
l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale. 
      9-quinquies. Il Ministero dell'economia e delle finanze e  SACE
S.p.A. disciplinano con convenzione, di durata  decennale,  approvata
con delibera del Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, e  sottoposta  alla  registrazione  della  Corte  dei
conti: 
        a) lo svolgimento da  parte  di  SACE  S.p.A.  dell'attivita'
istruttoria delle operazioni da cui derivano gli impegni da  assumere
ai sensi del comma 9-bis; 
        b) le procedure  per  il  rilascio  delle  garanzie  e  delle
coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando non e' prevista
l'autorizzazione  preventiva  del  Ministro  dell'economia  e   delle
finanze ai sensi del comma 9-ter; 
        c) la gestione, anche per conto del Ministero dell'economia e
delle finanze, degli impegni in essere, ivi  inclusi  l'esercizio,  a
tutela dei diritti di SACE S.p.A. e  del  Ministero  dell'economia  e
delle   finanze,   delle   facolta'   previste   nella   polizza   di
assicurazione, nonche' la gestione delle fasi successive al pagamento
dell'indennizzo, incluse le modalita' di esercizio  dei  diritti  nei
confronti del debitore e l'attivita' di recupero dei crediti; 
        d) le modalita'  con  le  quali  e'  richiesto  al  Ministero
dell'economia e delle finanze il  pagamento  dell'indennizzo  per  la
quota di pertinenza e le modalita' di escussione della garanzia dello
Stato relativa agli  impegni  assunti  da  SACE  S.p.A.,  nonche'  la
remunerazione della garanzia stessa; 
        e) le  modalita'  di  informazione  preventiva  al  Ministero
dell'economia e delle finanze ((e al Ministero)) degli affari  esteri
e della cooperazione  internazionale  in  ordine  alle  deliberazioni
dell'organo competente  di  SACE  S.p.A.  relative  agli  impegni  da
assumere o assunti, alle altre decisioni aziendali rilevanti ai  fini
dell'assunzione di impegni, incluso il sistema aziendale  di  deleghe
decisionali, alla gestione degli impegni in essere e delle  richieste
di indennizzo; 
        f) la trasmissione periodica e a richiesta di informazioni da
parte di SACE S.p.A. al Comitato  di  cui  al  comma  9-sexies  e  al
Comitato interministeriale per la programmazione economica,  riguardo
all'andamento delle operazioni  a  cui  si  riferiscono  gli  impegni
assunti dallo Stato ai sensi del comma 9-bis; 
        g)  ogni  altra  modalita'  operativa   rilevante   ai   fini
dell'assunzione e gestione degli impegni di cui al comma 9-bis; 
        h) le modalita' di gestione da parte di SACE S.p.A. del fondo
di cui al comma 9-quater e degli attivi  in  cui  sono  investite  le
riserve  tecniche,  sulla  base  delle  indicazioni   del   Ministero
dell'economia e delle finanze; 
        i) le modalita' di trasferimento al Ministero dell'economia e
delle finanze dei premi riscossi da SACE S.p.A. per conto  di  questo
ai sensi del comma 9-quater, al netto delle commissioni trattenute da
SACE S.p.A., e la determinazione delle suddette commissioni; 
        l)    l'eventuale    definizione    di    un    livello    di
patrimonializzazione minimo. 
      9-sexies. E' istituito  presso  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze  il  Comitato  per  il  sostegno  finanziario  pubblico
all'esportazione. Il Comitato e' copresieduto dal Direttore  Generale
del Tesoro o da un suo delegato, e dal Direttore generale  competente
del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
ed e' composto da sei membri, oltre i copresidenti. I componenti  del
Comitato, ed i rispettivi supplenti che, in caso di  impedimento,  li
sostituiscono, sono nominati con decreto del Ministro dell'economia e
delle   finanze,   sulla   base   delle   designazioni    effettuate,
rispettivamente, dal Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dal
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
dal Ministero dell'interno, dal Ministero dello  sviluppo  economico,
dal Ministero della difesa ((e dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali)). Ciascun componente partecipa alla  riunione
con diritto di voto. Il  presidente  del  Comitato  puo'  invitare  a
partecipare alle riunioni, senza diritto di voto,  rappresentanti  di
altri enti o istituzioni, pubblici  e  privati,  secondo  le  materie
all'ordine del giorno. Per lo svolgimento delle proprie attivita', il
Comitato puo' avvalersi dell'ausilio delle amministrazioni componenti
il  Comitato  e  puo'  richiedere  pareri  all'IVASS  su   specifiche
questioni  ed  operazioni.   Il   funzionamento   del   Comitato   e'
disciplinato con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
sentite le  amministrazioni  componenti  il  Comitato.  Il  Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro, Direzione VI
- ((assicura  lo  svolgimento  delle  funzioni))  di  segreteria  del
Comitato.  ((Ai  componenti  del  Comitato  non  spettano   compensi,
indennita' o emolumenti comunque denominati, ne' rimborsi di spese.))
Dall'istituzione del Comitato non devono derivare  nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica e ((al suo  funzionamento  si  provvede
con le risorse)) umane, finanziarie e strumentali  ((disponibili))  a
legislazione vigente. 
      9-septies. Il Comitato di cui al comma 9-sexies, su proposta di
SACE S.p.A., delibera il piano annuale di attivita' di cui  al  comma
9-bis,  che  definisce  l'ammontare  progettato  di   operazioni   da
assicurare,  suddivise  per   aree   geografiche   e   macro-settori,
evidenziando    l'importo    delle    operazioni    da     sottoporre
all'autorizzazione preventiva  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze ai sensi del comma 9-ter, nonche' il sistema  dei  limiti  di
rischio (Risk Appetite Framework - "RAF"), che  definisce,  in  linea
con le migliori pratiche del  settore  bancario  e  assicurativo,  la
propensione al rischio, le  soglie  di  tolleranza,  con  particolare
riguardo alle operazioni che possono determinare  elevati  rischi  di
concentrazione  verso  singole  controparti,  gruppi  di  controparti
connesse o paesi di destinazione, le politiche di governo dei  rischi
nonche' i processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
Il piano annuale di attivita' e il sistema ((dei limiti)) di  rischio
sono approvati,  su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze di concerto con il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
cooperazione    internazionale,    con    delibera    del    Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE). 
      9-octies. Il Comitato  per  il  sostegno  finanziario  pubblico
all'esportazione,  in  aggiunta  alle  funzioni  di  cui   al   comma
9-septies, esprime il parere di competenza  per  l'autorizzazione  da
rilasciarsi con decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze,
nei  casi  di  cui  al  comma  9-ter,  su  istanza  di  SACE  S.p.A.,
((verificati)) la  conformita'  dell'operazione  deliberata  da  SACE
S.p.A. e del relativo impegno assicurativo al piano di attivita',  al
RAF e alla convenzione ((di cui al comma  9-quinquies)),  nonche'  il
rispetto dei limiti indicati al comma 9-bis. Il Comitato esamina ogni
elemento rilevante ai fini del funzionamento del sistema di  sostegno
pubblico   all'esportazione   e   all'internazionalizzazione,   anche
predisponendo relazioni e formulando proposte.»; 
    c) dopo il comma 14, e' inserito il seguente:  «14-bis.  Ai  fini
del sostegno e rilancio dell'economia, SACE  S.p.A.  e'  abilitata  a
rilasciare, a condizioni di mercato e in conformita'  alla  normativa
dell'Unione Europea, garanzie  sotto  qualsiasi  forma,  ivi  incluse
controgaranzie verso i confidi, in favore di banche,  di  istituzioni
finanziarie  nazionali  e  internazionali  e  degli  altri   soggetti
abilitati all'esercizio del  credito  in  Italia,  per  finanziamenti
sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro
l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. L'attivita' di
cui al presente comma e' svolta con  contabilita'  separata  rispetto
alle attivita' di cui al comma 9. E' accordata  di  diritto  per  gli
impegni assunti ai sensi del presente comma la garanzia dello Stato a
prima richiesta a favore di SACE S.p.A. Non  e'  ammesso  il  ricorso
diretto dei soggetti finanziatori  alla  garanzia  dello  Stato.  Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
con il Ministro dello  sviluppo  economico,  sono  definiti  criteri,
modalita' e condizioni del rilascio da parte  di  SACE  S.p.A.  delle
garanzie di cui al presente comma e dell'operativita' della  garanzia
dello Stato, ((in conformita' alla normativa)) dell'Unione europea, e
sono altresi' individuate le attivita' che  SACE  S.p.A.  svolge  per
((conto del Ministero dell'economia e delle finanze"))». 
  2. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio  di
amministrazione di SACE S.p.A. nonche' le garanzie  rilasciate  dallo
Stato prima della data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto
sulla base delle norme previgenti rispetto a  quelle  modificate  dal
comma 1, lettera b), del  presente  articolo,  e  delle  disposizioni
primarie e secondarie relative o collegate,  restano  regolate  dalle
medesime norme e dalle medesime disposizioni, salvo  quanto  previsto
ai commi 4, 5 e 6 del presente articolo. 
  3. Gli impegni assunti e le operazioni deliberate dal consiglio  di
amministrazione di SACE S.p.A. nonche' le garanzie  rilasciate  dallo
Stato nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore  del
presente decreto e il 31 dicembre 2020, sono e restano regolate dalle
norme e dalle convenzioni vigenti alla data del 7 aprile 2020,  salvo
quanto previsto ai commi 4, 5 e 7 del presente articolo. Il  Comitato
di cui  al  comma  9-sexies  dell'articolo  6  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269 convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge
((24 novembre 2003, n. 326,)) come modificato ai sensi del  comma  1,
una volta completata la procedura di nomina dei suoi  componenti  con
decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sostituisce  il
Comitato di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 13 febbraio 2015, n. 3245 e successive modificazioni. A decorrere
dal ((1° gennaio 2021)) si applicano le  disposizioni  in  base  alle
quali gli impegni derivanti dall'attivita' assicurativa e di garanzia
dei rischi  definiti  non  di  mercato  dalla  normativa  dell'Unione
Europea sono assunti da  SACE  S.p.A.  e  dallo  Stato  nella  misura
rispettivamente del dieci per cento  e  del  novanta  per  cento  del
capitale  e  degli  interessi  di  ciascun  impegno,  secondo  quanto
previsto dall'articolo 6 del decreto-legge  n.  269  del  2003,  come
((modificato)) dal comma 1 del  presente  articolo.  Le  risorse  del
fondo istituito ai sensi del previgente articolo 6, comma 9-bis,  del
decreto-legge n. 269 del 2003, confluiscono nel  fondo  istituito  ai
sensi dell'articolo 6, comma 9-quater del decreto-legge  n.  269  del
2003 come modificato dal comma 1 del presente articolo. 
  4. Per effetto della presente  disposizione  sono  garantite  dallo
Stato, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, comma  9-bis
e seguenti, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente
alla data del 6 aprile  2020,  le  seguenti  operazioni  nel  settore
crocieristico, specificamente indicate nella  tabella  allegata  ((al
presente decreto)): 
      a) operazioni gia' autorizzate, ai sensi dell'articolo 2  della
delibera CIPE n. 75/2019; 
      b) operazioni ammissibili alla garanzia ai sensi  dell'articolo
1, comma 2, della delibera CIPE n. 75/2019, le cui istanze sono state
gia' presentate da SACE S.p.A.; 
      c) ulteriori operazioni deliberate da  SACE  S.p.A.,  entro  la
data  di  entrata  in  vigore  del   presente   decreto-legge,   fino
all'importo massimo di 2,6 miliardi di euro. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  per  l'anno  2020,
salvo quanto previsto dal comma 4, e'  autorizzato  a  rilasciare  la
garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A., di cui all'articolo 6,
comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, come vigente
alla data del 6 aprile 2020, con concessione del limite  speciale  di
cui all'articolo 7.8 della  Convenzione  approvata  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  20  novembre  2014,  entro  i
seguenti limiti: 
      a) per il settore crocieristico, la  garanzia  dello  Stato  in
favore di SACE  S.p.A.  su  nuove  operazioni  deliberate  nel  corso
dell'anno 2020, escluse quelle di cui alla lettera a) del comma 4 non
puo' eccedere l'importo massimo in termini di flusso di tre  miliardi
di euro; il  totale  dell'esposizione  cumulata  conservata  da  SACE
S.p.A. e di quella ceduta allo Stato sul settore non puo' eccedere la
quota massima del 40 per  cento  dell'intero  portafoglio  rischi  in
essere complessivamente conservato  da  SACE  S.p.A.  e  ceduto  allo
Stato; 
      b) per il settore difesa, la garanzia dello Stato in favore  di
SACE S.p.A.  su  nuove  operazioni,  esclusivamente  con  controparte
sovrana, deliberate  nel  corso  dell'anno  2020  non  puo'  eccedere
l'importo massimo in  termini  di  flusso  di  ((cinque  miliardi  di
euro)); il totale dell'esposizione cumulata conservata da SACE S.p.A.
e di quella ceduta allo Stato sul settore non puo' eccedere la  quota
massima del 29 per cento dell'intero  portafoglio  rischi  in  essere
complessivamente conservato da SACE S.p.A. e ceduto  allo  Stato.  La
garanzia  dello  Stato  e'  rilasciata,  con  decreto  del   Ministro
dell'economia e delle finanze, su  istanza  di  SACE  S.p.A.,  previo
parere dell'IVASS -  espresso  entro  15  giorni  dalla  richiesta  -
limitatamente alla congruita' del premio riconosciuto allo Stato, nel
principio della condivisione dei rischi e tenuto conto dei  necessari
accantonamenti  prudenziali  alla  luce   del   nuovo   scenario   di
rischiosita' sistemica e di una  maggiore  concentrazione,  a  valere
sulla dotazione del fondo di cui all'articolo  6,  comma  9-bis,  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,  n.  326,  vigente  alla
data del 6 aprile 2020. 
  6. Alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'
riassicurato dallo Stato il novanta per cento degli impegni in essere
a  tale  data  assunti  da  SACE  S.p.A.   derivanti   dall'attivita'
assicurativa e di garanzia dei rischi definiti non di  mercato  dalla
normativa dell'Unione Europea, ad esclusione di quelli per i quali e'
gia' stata presentata la richiesta di indennizzo o per i  quali  ((e'
stato comunicato)) a SACE S.p.A. il verificarsi, o la minaccia che si
verifichi, un evento generatore di sinistro o un  rischio  incombente
di sinistro, nonche' di  quelli  per  i  quali  e'  stata  rilasciata
garanzia dello  Stato  prima  dell'entrata  in  vigore  del  presente
decreto- ovvero ai sensi dei commi 4 e 5. Il novanta per cento  degli
attivi in cui sono investite le riserve  tecniche  e'  trasferito  da
SACE S.p.A. al Ministero dell'economia e delle finanze.  La  gestione
di tali attivi  e'  affidata  a  SACE  S.p.A.  che  si  attiene  agli
indirizzi del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro sei mesi
dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto-legge,  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  SACE  S.p.A.  possono
procedere ad una verifica della coerenza  tra  ((l'ammontare))  delle
riserve tecniche trasferite e la riassicurazione dello Stato,  tenuto
conto dell'assenza di remunerazione di questa. 
  7. Il novanta per cento degli impegni assunti da  SACE  S.p.A.  nel
periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore  del  presente
decreto e il 31 dicembre 2020, ad esclusione  di  quelli  di  cui  ai
commi 4 e 5,  puo'  essere  riassicurato  con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze,  che  approva  altresi'  la  forma  di
remunerazione concordata con SACE S.p.A., sentito il Comitato di  cui
all'articolo 6, comma 9-sexies, del decreto-legge 30 settembre  2003,
n. 269, ((convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  novembre
2003, n. 326,)) come modificato dal comma 1 del presente articolo. La
remunerazione della riassicurazione di cui al periodo  precedente  e'
versata all'entrata del bilancio dello Stato per  essere  riassegnata
in spesa ed essere versata  sul  conto  di  tesoreria  istituito  dal
previgente articolo 6, comma  9-bis  del  decreto-legge  n.  269  del
2003.». 
  8. Ai fini del calcolo della percentuale per la quale  e'  prevista
la riassicurazione ai sensi dei commi 6 e 7 si computa anche la quota
degli impegni garantiti dallo Stato ai sensi dell'articolo  6,  comma
9-bis, del decreto-legge n. 269 del 2003, come vigente alla data  del
6 aprile 2020, in  modo  che  per  ogni  impegno,  esclusa  la  quota
riassicurata da terzi, la riassicurazione di cui ai commi 6 e  7  sia
pari alla misura del novanta per cento degli impegni assunti da  SACE
S.p.A. 
  9. Entro  dieci  giorni  dalla  data  dell'entrata  in  vigore  del
presente decreto, SACE S.p.A. trasmette al Ministero dell'economia  e
delle finanze una relazione dettagliata sul capitale e  la  dotazione
patrimoniale  che  si  renderanno   disponibili   in   seguito   alle
disposizioni di cui al presente articolo, al fine  della  valutazione
sull'impiego di tali risorse per il sostegno alle imprese. 
  10. Ai fini della predisposizione dello schema di  convenzione,  il
Ministero dell'economia e delle finanze puo' affidare,  con  apposito
disciplinare, a societa' a totale partecipazione pubblica un incarico
di studio, consulenza, valutazione e assistenza.  Al  relativo  onere
nel limite massimo di 100.000  euro  per  l'anno  2020,  si  provvede
mediante  corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del   fondo
speciale di parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale
2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di  riserva  e  speciali»
della missione «Fondi da ripartire» dello  stato  di  previsione  del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020,  allo  scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. 
  11. L'articolo 53 del  decreto-legge  17  marzo  2020,  n.  18,  e'
abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  6   del   citato
          decreto-legge 30 settembre 2003, n.  269,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  24  novembre  2003,  n.   326
          (Disposizioni urgenti per favorire lo  sviluppo  e  per  la
          correzione  dell'andamento  dei   conti   pubblici),   come
          modificato dalla presente legge: 
                "Art. 6 (Trasformazione della SACE  in  societa'  per
          azioni) 
                1.  L'Istituto  per  i   servizi   assicurativi   del
          commercio estero (SACE)  e'  trasformato  in  societa'  per
          azioni con  la  denominazione  di  SACE  S.p.A.  -  Servizi
          Assicurativi del Commercio Estero o  piu'  brevemente  SACE
          S.p.A. con decorrenza dal 1° gennaio 2004. La  SACE  S.p.A.
          succede nei rapporti attivi e passivi, nonche' nei  diritti
          e  obblighi  della  SACE  in   essere   alla   data   della
          trasformazione. 
                2. 
                3. I crediti di cui  all'articolo  7,  comma  2,  del
          decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  143,  e  successive
          modificazioni e integrazioni, esistenti alla  data  del  31
          dicembre 2003, sono trasferiti alla SACE S.p.A. a titolo di
          conferimento di capitale. I crediti medesimi sono  iscritti
          nel bilancio della SACE  S.p.A  al  valore  indicato  nella
          relativa  posta  del  Conto   patrimoniale   dello   Stato.
          Ulteriori  trasferimenti   e   conferimenti   di   beni   e
          partecipazioni societarie dello Stato a favore  della  SACE
          S.p.A possono essere disposti con decreto,  di  natura  non
          regolamentare, del Ministro dell'economia e delle  finanze,
          che determina anche il relativo valore di  trasferimento  o
          conferimento. Ai trasferimenti e  conferimenti  di  cui  al
          presente comma non si applicano gli articoli da 2342 a 2345
          del codice civile. 
                4. Le somme recuperate riferite ai crediti di cui  al
          comma  3,  detratta  la  quota  spettante  agli  assicurati
          indennizzati, sono trasferite in un apposito conto corrente
          acceso presso la Tesoreria centrale dello  Stato  intestato
          alla SACE S.p.A., unitamente ai  proventi  delle  attivita'
          che beneficiano della garanzia dello Stato. 
                5. Il capitale della SACE S.p.A. alla  data  indicata
          nel comma 1 e'  pari  alla  somma  del  netto  patrimoniale
          risultante dal bilancio di chiusura di SACE al 31  dicembre
          2003 e del valore dei crediti di cui all'articolo 7,  comma
          2, del  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  143,  e
          successive modificazioni e integrazioni, stabilito ai sensi
          del comma 3. 
                6. Dalla data indicata nel comma 1  e'  soppresso  il
          Fondo di dotazione di cui al decreto legislativo  31  marzo
          1998, n. 143, e successive modificazioni e integrazioni. Ai
          fini della  contabilita'  dello  Stato,  le  disponibilita'
          giacenti nel  relativo  conto  corrente  acceso  presso  la
          Tesoreria centrale dello Stato non  rientranti  nell'ambito
          di  applicazione  di  altre  disposizioni  normative   sono
          riferite al capitale della SACE S.p.A. e il conto  corrente
          medesimo e' intestato alla SACE S.p.A. 
                7. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  in
          deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile,  con
          proprio decreto di natura non  regolamentare,  su  proposta
          dell'organo amministrativo della SACE S.p.A. da  formularsi
          entro il termine di approvazione del bilancio di  esercizio
          relativo  all'anno  2004,   puo'   rettificare   i   valori
          dell'attivo e del passivo patrimoniale della SACE S.p.A.  A
          tale scopo, l'organo amministrativo si avvale  di  soggetti
          di adeguata esperienza e qualificazione  professionale  nel
          campo della revisione contabile. 
                8. L'approvazione  dello  statuto  e  la  nomina  dei
          componenti degli organi sociali della SACE S.p.A., previsti
          dallo statuto stesso sono effettuate dalla prima assemblea,
          che il presidente della SACE S.p.A.  convoca  entro  il  28
          febbraio 2004. Sino all'insediamento degli organi  sociali,
          la SACE S.p.A. e' amministrata  dagli  organi  di  SACE  in
          carica alla data del 31 dicembre 2003. 
                9.  La  SACE  S.p.A.  svolge  le  funzioni   di   cui
          all'articolo 2, commi 1 e 2,  del  decreto  legislativo  31
          marzo  1998,  n.  143,   e   successive   modificazioni   e
          integrazioni, come definite dal CIPE ai sensi dell'articolo
          2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.  143,
          e  successive  modificazioni  e   integrazioni,   e   dalla
          disciplina dell'Unione Europea in materia di  assicurazione
          e garanzia dei rischi non di mercato. SACE S.p.A. favorisce
          l'internazionalizzazione del settore  produttivo  italiano,
          privilegiando  gli  impegni  nei  settori  strategici   per
          l'economia italiana in termini di livelli  occupazionali  e
          ricadute per il sistema economico del  Paese,  nonche'  gli
          impegni per operazioni destinate  a  Paesi  strategici  per
          l'Italia.  Ai  fini  dell'internazionalizzazione  sono   da
          considerare strategici anche la filiera agricola nazionale,
          i settori del turismo e  dell'agroalimentare  italiano,  il
          settore tessile, della moda e degli accessori, lo  sviluppo
          di piattaforme per la vendita on line dei prodotti del made
          in Italy, le camere di commercio  italiane  all'estero,  le
          fiere, i congressi e gli eventi, anche digitali, rivolti  a
          sostenere lo sviluppo dei mercati, la formazione e il  made
          in Italy nei settori dello sport, della cultura, dell'arte,
          della cinematografia, della musica, della moda, del  design
          e  dell'agroalimentare.  Gli  impegni  assunti  dalla  SACE
          S.p.A. nello svolgimento dell'attivita' assicurativa di cui
          al presente comma sono garantiti  dallo  Stato  nei  limiti
          indicati dalla legge di  approvazione  del  bilancio  dello
          Stato distintamente per le garanzie di durata  inferiore  e
          superiore a ventiquattro mesi. Il Ministro dell'economia  e
          delle finanze puo', con uno o piu' decreti  di  natura  non
          regolamentare da emanare di concerto con il Ministro  degli
          affari esteri e con il Ministro delle attivita' produttive,
          nel rispetto della disciplina  dell'Unione  Europea  e  dei
          limiti fissati dalla legge  di  approvazione  del  bilancio
          dello Stato, individuare le tipologie di operazioni che per
          natura, caratteristiche,  controparti,  rischi  connessi  o
          paesi  di  destinazione  non  beneficiano  della   garanzia
          statale. La garanzia dello Stato resta in ogni  caso  ferma
          per gli impegni assunti da SACE precedentemente all'entrata
          in vigore dei  decreti  di  cui  sopra  in  relazione  alle
          operazioni ivi contemplate. 
                9-bis.  SACE  S.p.A.  assume  gli  impegni  derivanti
          dall'attivita'  assicurativa  e  di  garanzia  dei   rischi
          definiti  non  di  mercato  dalla   normativa   dell'Unione
          Europea, di cui al comma 9,  nella  misura  del  dieci  per
          cento del capitale e degli interessi di ciascun impegno. Il
          novanta per cento dei medesimi  impegni  e'  assunto  dallo
          Stato in conformita' al presente articolo, senza vincolo di
          solidarieta'. La  legge  di  bilancio  definisce  i  limiti
          cumulati di assunzione  degli  impegni  da  parte  di  SACE
          S.p.A. e del Ministero dell'economia e delle  finanze,  per
          conto dello  Stato,  sulla  base  del  piano  di  attivita'
          deliberato  dal  Comitato  di  cui  al  comma  9-sexies   e
          approvato   dal   Comitato   interministeriale    per    la
          programmazione economica. 
                9-ter.  SACE  S.p.A.  rilascia  le  garanzie   e   le
          coperture assicurative da cui derivano gli impegni  di  cui
          al comma 9-bis in nome proprio e per conto dello Stato.  Il
          rilascio delle garanzie e delle coperture assicurative  che
          sono  in   grado   di   determinare   elevati   rischi   di
          concentrazione  verso  singole   controparti,   gruppi   di
          controparti connesse o paesi di destinazione,  rispetto  al
          portafoglio complessivamente assicurato da  SACE  S.p.A.  e
          dal   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   e'
          preventivamente  autorizzato  con  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il Comitato  per  il
          sostegno pubblico all'esportazione istituito ai  sensi  del
          comma 9-sexies. Il decreto del Ministro  e'  sottoposto  al
          controllo preventivo di legittimita' e  alla  registrazione
          della  Corte  dei  conti.  Le  garanzie  e   le   coperture
          assicurative prevedono che la  richiesta  di  indennizzo  e
          qualsiasi comunicazione o istanza sono rivolte unicamente a
          SACE S.p.A. 
                9-quater. A decorrere dall'anno 2020 nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  e'
          istituito un fondo a copertura degli impegni assunti  dallo
          Stato  ai  sensi  del  presente  articolo.  Tale  fondo  e'
          alimentato con i premi riscossi da SACE  S.p.A.  per  conto
          del Ministero dell'economia e delle finanze, al netto delle
          commissioni trattenute da  SACE  S.p.A.,  come  determinate
          dalla convenzione di cui al comma 9-quinquies. I  premi  di
          cui al periodo  precedente  sono  versati  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per la  successiva  riassegnazione  in
          spesa al predetto fondo. La gestione del fondo e'  affidata
          a  SACE  S.p.A.  che  opera   secondo   adeguati   standard
          prudenziali  di  gestione   del   rischio.   Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze impartisce indirizzi  a  SACE
          S.p.A. sulla gestione del fondo. Per la gestione del  fondo
          e' autorizzata l'apertura di  apposito  conto  corrente  di
          tesoreria centrale. 
                9-quinquies.  Il  Ministero  dell'economia  e   delle
          finanze e SACE  S.p.A.  disciplinano  con  convenzione,  di
          durata  decennale,  approvata  con  delibera  del  Comitato
          interministeriale  per  la  programmazione  economica,   su
          proposta del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  di
          concerto con  il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della
          cooperazione    internazionale,    e    sottoposta     alla
          registrazione della Corte dei conti: 
                  a)  lo  svolgimento  da  parte   di   SACE   S.p.A.
          dell'attivita' istruttoria delle operazioni da cui derivano
          gli impegni da assumere ai sensi del comma 9-bis; 
                  b) le procedure per il rilascio  delle  garanzie  e
          delle coperture assicurative da parte di SACE S.p.A. quando
          non e' prevista l'autorizzazione  preventiva  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 9-ter; 
                  c) la  gestione,  anche  per  conto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze, degli impegni in essere, ivi
          inclusi l'esercizio, a tutela dei diritti di SACE S.p.A.  e
          del Ministero dell'economia e delle finanze, delle facolta'
          previste  nella  polizza  di  assicurazione,   nonche'   la
          gestione    delle    fasi    successive    al     pagamento
          dell'indennizzo, incluse  le  modalita'  di  esercizio  dei
          diritti  nei  confronti  del  debitore  e  l'attivita'   di
          recupero dei crediti; 
                  d) le  modalita'  con  le  quali  e'  richiesto  al
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il   pagamento
          dell'indennizzo per la quota di pertinenza e  le  modalita'
          di escussione della  garanzia  dello  Stato  relativa  agli
          impegni assunti da SACE S.p.A.,  nonche'  la  remunerazione
          della garanzia stessa; 
                  e)  le  modalita'  di  informazione  preventiva  al
          Ministero dell'economia e  delle  finanze  e  al  Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale  in
          ordine alle deliberazioni dell'organo  competente  di  SACE
          S.p.A. relative agli impegni da assumere  o  assunti,  alle
          altre decisioni aziendali rilevanti ai fini dell'assunzione
          di  impegni,  incluso  il  sistema  aziendale  di   deleghe
          decisionali, alla gestione degli impegni in essere e  delle
          richieste di indennizzo; 
                  f) la  trasmissione  periodica  e  a  richiesta  di
          informazioni da parte di SACE S.p.A. al Comitato di cui  al
          comma 9-sexies  e  al  Comitato  interministeriale  per  la
          programmazione  economica,  riguardo  all'andamento   delle
          operazioni a cui si riferiscono gli impegni  assunti  dallo
          Stato ai sensi del comma 9-bis; 
                  g) ogni altra modalita' operativa rilevante ai fini
          dell'assunzione e gestione degli impegni di  cui  al  comma
          9-bis; 
                  h) le modalita' di gestione da parte di SACE S.p.A.
          del fondo di cui al comma 9-quater e degli  attivi  in  cui
          sono  investite  le  riserve  tecniche,  sulla  base  delle
          indicazioni del Ministero dell'economia e delle finanze; 
                  i)  le  modalita'  di  trasferimento  al  Ministero
          dell'economia e delle finanze dei premi  riscossi  da  SACE
          S.p.A. per conto di questo ai sensi del comma 9-quater,  al
          netto delle commissioni trattenute da  SACE  S.p.A.,  e  la
          determinazione delle suddette commissioni; 
                  l)  l'eventuale  definizione  di  un   livello   di
          patrimonializzazione minimo. 
                9-sexies.   E'   istituito   presso   il    Ministero
          dell'economia e delle finanze il Comitato per  il  sostegno
          finanziario  pubblico  all'esportazione.  Il  Comitato   e'
          copresieduto dal Direttore Generale del Tesoro o da un  suo
          delegato, e dal Direttore generale competente del Ministero
          degli affari esteri e della cooperazione internazionale  ed
          e'  composto  da  sei  membri,  oltre  i  copresidenti.   I
          componenti del Comitato, ed i rispettivi supplenti che,  in
          caso di impedimento, li sostituiscono,  sono  nominati  con
          decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sulla
          base delle designazioni  effettuate,  rispettivamente,  dal
          Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  dal  Ministero
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          dal Ministero dell'interno, dal  Ministero  dello  sviluppo
          economico, dal Ministero della difesa e dal Ministero delle
          politiche  agricole,  alimentari   e   forestali.   Ciascun
          componente partecipa alla riunione con diritto di voto.  Il
          presidente del Comitato puo' invitare  a  partecipare  alle
          riunioni, senza diritto di voto,  rappresentanti  di  altri
          enti o istituzioni, pubblici e privati secondo  le  materie
          all'ordine del giorno. Per  lo  svolgimento  delle  proprie
          attivita', il Comitato puo'  avvalersi  dell'ausilio  delle
          amministrazioni componenti il Comitato  e  puo'  richiedere
          pareri all'IVASS su specifiche questioni ed operazioni.  Il
          funzionamento del Comitato e' disciplinato con decreto  del
          Ministro  dell'economia  e  delle   finanze,   sentite   le
          amministrazioni  componenti  il  Comitato.   Il   Ministero
          dell'economia e delle finanze -  Dipartimento  del  tesoro,
          Direzione VI - assicura lo svolgimento  delle  funzioni  di
          segreteria del Comitato. Ai  componenti  del  Comitato  non
          spettano  compensi,  indennita'   o   emolumenti   comunque
          denominati, ne' rimborsi  di  spese.  Dall'istituzione  del
          Comitato non devono derivare nuovi o maggiori oneri per  la
          finanza pubblica e al suo funzionamento si provvede con  le
          risorse umane,  finanziarie  e  strumentali  disponibili  a
          legislazione vigente. 
                9-septies. Il Comitato di cui al comma  9-sexies,  su
          proposta di SACE  S.p.A.,  delibera  il  piano  annuale  di
          attivita' di cui al comma 9-bis, che definisce  l'ammontare
          progettato di operazioni da assicurare, suddivise per  aree
          geografiche e macro-settori, evidenziando  l'importo  delle
          operazioni da sottoporre all'autorizzazione preventiva  del
          Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi  del  comma
          9-ter, nonche' il  sistema  dei  limiti  di  rischio  (Risk
          Appetite Framework - "RAF"), che definisce, in linea con le
          migliori pratiche del settore bancario e  assicurativo,  la
          propensione  al  rischio,  le  soglie  di  tolleranza,  con
          particolare   riguardo   alle   operazioni   che    possono
          determinare elevati rischi di concentrazione verso  singole
          controparti, gruppi di  controparti  connesse  o  paesi  di
          destinazione, le politiche di governo dei rischi nonche'  i
          processi di riferimento necessari per definirli e attuarli.
          Il piano annuale di attivita' e il sistema  dei  limiti  di
          rischio  sono   approvati,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze di concerto con  il  Ministro
          degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
          con  delibera  del  Comitato   interministeriale   per   la
          programmazione economica (CIPE). 
                9-octies. Il Comitato  per  il  sostegno  finanziario
          pubblico all'esportazione, in aggiunta alle funzioni di cui
          al comma 9-septies, esprime il  parere  di  competenza  per
          l'autorizzazione da rilasciarsi con  decreto  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, nei casi  di  cui  al  comma
          9-ter, su istanza di SACE S.p.A., verificati la conformita'
          dell'operazione deliberata da SACE S.p.A.  e  del  relativo
          impegno assicurativo al piano di attivita', al RAF  e  alla
          convenzione  di  cui  al  comma  9-quinquies,  nonche'   il
          rispetto dei limiti indicati al comma  9-bis.  Il  Comitato
          esamina ogni elemento rilevante ai fini  del  funzionamento
          del  sistema  di  sostegno  pubblico   all'esportazione   e
          all'internazionalizzazione, anche predisponendo relazioni e
          formulando proposte. 
                10. Le garanzie gia' concesse, alla data indicata nel
          comma 1, in base alle leggi  22  dicembre  1953,  n.  955,5
          luglio 1961, n. 635, 28 febbraio 1967, n.  131,  24  maggio
          1977, n. 227, e al decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.
          143, restano regolate dalle medesime leggi e  dal  medesimo
          decreto legislativo. 
                11. Alle attivita'  che  beneficiano  della  garanzia
          dello  Stato  si   applicano   le   disposizioni   di   cui
          all'articolo  2,  comma  3,  all'articolo  8,  comma  1,  e
          all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.
          143, e successive modificazioni e integrazioni. 
                12.  La  SACE  S.p.A.   puo'   svolgere   l'attivita'
          assicurativa e di  garanzia  dei  rischi  di  mercato  come
          definiti dalla disciplina dell'Unione Europea.  L'attivita'
          di  cui  al  presente  comma  e'  svolta  con  contabilita'
          separata rispetto  alle  attivita'  che  beneficiano  della
          garanzia dello Stato o costituendo allo scopo una  societa'
          per azioni. In quest'ultimo caso la partecipazione detenuta
          dalla SACE S.p.A. non puo' essere inferiore al  30%  e  non
          puo' essere sottoscritta mediante conferimento dei  crediti
          di cui al comma 3. L'attivita' di cui al presente comma non
          beneficia della garanzia dello Stato. 
                13.  Le  attivita'  della   SACE   S.p.A.   che   non
          beneficiano della garanzia dello Stato sono  soggette  alla
          normativa in materia di assicurazioni private,  incluse  le
          disposizioni di cui alla legge 12 agosto 1982, n. 576. 
                14. La SACE S.p.A. puo' acquisire  partecipazioni  in
          societa'  estere  in  casi  direttamente   e   strettamente
          collegati all'esercizio dell'attivita'  assicurativa  e  di
          garanzia ovvero per consentire un  piu'  efficace  recupero
          degli indennizzi erogati. La SACE S.p.A.  concorda  con  la
          Societa'  italiana  per  le  imprese   all'estero   (SIMEST
          S.p.A.),  di  cui  alla  legge  24  aprile  1990,  n.  100,
          l'esercizio coordinato dell'attivita' di  cui  al  presente
          comma. 
                14-bis.   Ai   fini   del   sostegno    e    rilancio
          dell'economia, SACE S.p.A. e'  abilitata  a  rilasciare,  a
          condizioni di  mercato  e  in  conformita'  alla  normativa
          dell'Unione Europea, garanzie sotto  qualsiasi  forma,  ivi
          incluse  controgaranzie  verso  i  confidi,  in  favore  di
          banche,   di   istituzioni    finanziarie    nazionali    e
          internazionali  e  degli  altri  soggetti  abilitati   all'
          esercizio del credito in Italia,  per  finanziamenti  sotto
          qualsiasi forma concessi alle imprese con sede  in  Italia,
          entro l'importo complessivo  massimo  di  200  miliardi  di
          euro. L'attivita' di cui al presente comma  e'  svolta  con
          contabilita' separata rispetto alle  attivita'  di  cui  al
          comma 9. E' accordata di diritto per gli impegni assunti ai
          sensi del presente comma la garanzia dello  Stato  a  prima
          richiesta a favore di SACE S.p.A. Non e' ammesso il ricorso
          diretto  dei  soggetti  finanziatori  alla  garanzia  dello
          Stato. Con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze di concerto con il Ministro degli affari  esteri  e
          della cooperazione internazionale e con il  Ministro  dello
          sviluppo economico,  sono  definiti  criteri,  modalita'  e
          condizioni del rilascio  da  parte  di  SACE  S.p.A.  delle
          garanzie di cui al presente comma e dell'operativita' della
          garanzia  dello  Stato,  in  conformita'   alla   normativa
          dell'Unione  europea,  e  sono  altresi'   individuate   le
          attivita' che SACE S.p.A. svolge per  conto  del  Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
                15. Per le attivita' che beneficiano  della  garanzia
          dello Stato, la SACE S.p.A. puo' avvalersi  dell'Avvocatura
          dello Stato, ai sensi  dell'articolo  43  del  testo  unico
          delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e
          difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento  dell'
          Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30  ottobre
          1933, n. 1611, e successive modificazioni e integrazioni. 
                16. Il controllo della Corte dei conti si svolge  con
          le modalita' previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo
          1958, n. 259. 
                17. Sulla base di una apposita relazione  predisposta
          dalla  SACE  S.p.A.,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze riferisce annualmente al Parlamento  sull'attivita'
          svolta dalla medesima. 
                18 
                19. La trasformazione  prevista  dal  comma  1  e  il
          trasferimento di cui al comma 3 non pregiudicano i  diritti
          e gli obblighi nascenti in capo allo Stato, alla SACE e  ai
          terzi in relazione alle operazioni di cui  all'articolo  7,
          commi 3 e 4, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
          e alle operazioni di cartolarizzazione e  di  emissione  di
          obbligazioni, contrattualmente  definite  o  approvate  dal
          consiglio di amministrazione della  SACE,  con  particolare
          riferimento  ad  ogni  effetto  giuridico,  finanziario   e
          contabile  discendente  dalle  operazioni  medesime  per  i
          soggetti  menzionati  nel   presente   comma.   I   crediti
          trasferiti ai sensi del comma 3, nei limiti in cui  abbiano
          formato oggetto delle operazioni di cartolarizzazione e  di
          emissione di obbligazioni di cui sopra, nonche'  gli  altri
          rapporti giuridici instaurati  in  relazione  alle  stesse,
          costituiscono a tutti gli effetti patrimonio separato della
          SACE S.p.A. e sono destinati in via prioritaria al servizio
          delle  operazioni  sopra  indicate.  Su   tale   patrimonio
          separato non sono ammesse azioni  da  parte  dei  creditori
          della SACE o della SACE S.p.A., sino al rimborso dei titoli
          emessi in relazione alle operazioni di cartolarizzazione  e
          di emissione di obbligazioni di cui sopra.  La  separazione
          patrimoniale si applica anche in  caso  di  liquidazione  o
          insolvenza della SACE S.p.A. 
                20. La  pubblicazione  del  presente  articolo  nella
          Gazzetta Ufficiale tiene luogo di tutti gli adempimenti  in
          materia  di  costituzione  delle  societa'  previsti  dalla
          normativa vigente. La pubblicazione  tiene  altresi'  luogo
          della pubblicita' prevista dall'articolo  2362  del  codice
          civile, nel testo introdotto  dal  decreto  legislativo  17
          gennaio 2003, n.  6.  Sono  esenti  da  imposte  dirette  e
          indirette, da tasse  e  da  obblighi  di  registrazione  le
          operazioni di trasformazione della SACE nella SACE S.p.A. e
          di successione  di  quest'ultima  alla  prima,  incluse  le
          operazioni di determinazione, sia in via provvisoria che in
          via  definitiva,  del  capitale  della  SACE   S.p.A.   Non
          concorrono  alla  formazione  del  reddito   imponibile   i
          maggiori valori iscritti nel bilancio della  medesima  SACE
          S.p.A. in seguito alle predette operazioni; detti  maggiori
          valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui  redditi
          e della imposta regionale sulle  attivita'  produttive.  Il
          rapporto di lavoro del personale alle dipendenze della SACE
          al momento della trasformazione prosegue con la SACE S.p.A. 
                21. Dalla data di cui al comma 1 i  riferimenti  alla
          SACE  contenuti  in  leggi,  regolamenti  e   provvedimenti
          vigenti sono da intendersi riferiti alla SACE  S.p.A.,  per
          quanto pertinenti. Nell'articolo 1, comma 2, della legge 25
          luglio 2000,  n.  209,  le  parole:  "vantati  dallo  Stato
          italiano"  sono  sostituite   dalle   seguenti:   "di   cui
          all'articolo 2 della presente legge". 
                22.  Alla  SACE  S.p.A.   si   applica   il   decreto
          legislativo 26 maggio  1997,  n.  173,  limitatamente  alle
          disposizioni in materia  di  conti  annuali  e  consolidati
          delle imprese di assicurazione. 
                23. L'articolo 7, comma 2 bis del decreto legislativo
          31  marzo  1998,  n.  143,  e  successive  modificazioni  e
          integrazioni, e' sostituito dal  seguente,  con  decorrenza
          dal 1° gennaio 2004: "2-bis. Le somme recuperate,  riferite
          ai crediti indennizzati dalla SACE inseriti  negli  accordi
          bilaterali intergovernativi di ristrutturazione del debito,
          stipulati dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il
          Ministero dell'economia e delle finanze, affluite sino alla
          data  di  trasformazione  della  SACE  nella  SACE   S.p.A.
          nell'apposito conto corrente  acceso  presso  la  Tesoreria
          centrale dello Stato, intestato al Ministero  dell'economia
          e  delle  finanze,  Dipartimento  del  tesoro,  restano  di
          titolarita' del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
          Dipartimento del tesoro. Questi e' autorizzato ad avvalersi
          delle disponibilita' di tale conto corrente per  finanziare
          la sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE  S.p.A.
          e per onorare la garanzia  statale  degli  impegni  assunti
          dalla SACE S.p.A., ai  sensi  delle  disposizioni  vigenti,
          nonche' per ogni  altro  scopo  e  finalita'  connesso  con
          l'esercizio dell'attivita' della SACE  S.p.A.  nonche'  con
          l'attivita' nazionale sull'estero, anche in  collaborazione
          o   coordinamento   con    le    istituzioni    finanziarie
          internazionali, nel  rispetto  delle  esigenze  di  finanza
          pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
          del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
          e  iscritti  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro". 
                24. Dalla data di cui al comma 1 gli articoli  1,  4,
          5, 6, commi 1, 1-bis, 2 e 3, 7, commi 2, 3 e 4,8, commi  2,
          3 e 4, 9, 10, 11,  commi  2,  3  e  4,  e  12  del  decreto
          legislativo  31  marzo   1998,   n.   143,   e   successive
          modificazioni ed integrazioni, sono abrogati, ma continuano
          ad essere applicati sino alla data  di  approvazione  dello
          statuto   della   SACE   S.p.A.   La   titolarita'   e   le
          disponibilita'  del  conto  corrente   acceso   presso   la
          Tesoreria centrale dello Stato ai  sensi  dell'articolo  8,
          comma 3, del decreto legislativo 31  marzo  1998,  n.  143,
          sono trasferite alla SACE S.p.A., con funzioni di  riserva,
          a  fronte  degli  impegni  assunti  che  beneficiano  della
          garanzia dello Stato. 
                24-bis. La SACE Spa  puo'  destinare  propri  beni  e
          rapporti  giuridici  al  soddisfacimento  dei  diritti  dei
          portatori dei titoli  da  essa  emessi.  Si  applicano,  in
          quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo  5,
          commi 18 e 24. Alle operazioni di raccolta effettuate dalla
          SACE Spa ai sensi del presente comma non si  applicano  gli
          articoli da 2410 a 2420 del  codice  civile.  Per  ciascuna
          emissione di titoli puo' essere nominato un  rappresentante
          comune dei portatori dei  titoli,  il  quale  ne  cura  gli
          interessi e in loro  rappresentanza  esclusiva  esercita  i
          poteri  stabiliti  in  sede  di   nomina   e   approva   le
          modificazioni delle condizioni delle operazioni." 
              La delibera Cipe n. 75 del 21 novembre 2019 (Operazioni
          e rischi assicurabili da SACE S.p.a.  e  garantibili  dallo
          Stato ai sensi dell'art. 6, comma 9-bis  del  decreto-legge
          30 settembre 2003, n. 269  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. (Delibera n. 75/2019)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie  generale  -
          n. 80 del 26 marzo 2020.