Art. 2 
 
                   Attivita' di ricerca e sviluppo 
 
  1. Ai fini dell'applicazione del comma 200 dell'art. 1 della  legge
27 dicembre 2019, n.  160,  la  classificazione  delle  attivita'  di
ricerca  fondamentale,  di  ricerca   industriale   e   di   sviluppo
sperimentale  in  campo  scientifico  o  tecnologico  ammissibili  al
credito d'imposta, di cui alle lettere m), q) e j) del punto  15  del
paragrafo 1.3 della comunicazione della Commissione  (2014/C  198/01)
del 27 giugno 2014, e' operata sulla base delle regole  indicate  nei
successivi commi del presente articolo, tenendo  conto  dei  principi
generali e dei criteri contenuti nelle linee guida per le rilevazioni
statistiche nazionali delle spese per ricerca  e  sviluppo  elaborate
dall'Organizzazione per  la  cooperazione  e  lo  sviluppo  economico
(OCSE, Manuale di Frascati 2015). 
  2. Costituiscono attivita' di ricerca  e  sviluppo  ammissibili  al
credito d'imposta i lavori svolti nel periodo d'imposta successivo  a
quello in corso al 31 dicembre 2019, anche in relazione a progetti di
ricerca  e  sviluppo  avviati  in   periodi   d'imposta   precedenti,
classificabili in una o piu' delle seguenti categorie generali: 
    a) ricerca fondamentale:  si  considerano  attivita'  di  ricerca
fondamentale   i   lavori   sperimentali   o   teorici    finalizzati
principalmente  all'acquisizione  di  nuove   conoscenze   in   campo
scientifico o tecnologico, attraverso l'analisi  delle  proprieta'  e
delle strutture dei fenomeni fisici e naturali, senza necessariamente
considerare un utilizzo o un'applicazione particolare a breve termine
delle nuove conoscenze acquisite da parte dell'impresa; il  risultato
delle attivita' di ricerca fondamentale e'  di  regola  rappresentato
per mezzo di schemi o diagrammi esplicativi o  per  mezzo  di  teorie
interpretative delle informazioni e dei fatti  emergenti  dai  lavori
sperimentali o teorici; 
    b) ricerca  industriale:  si  considerano  attivita'  di  ricerca
industriale i lavori originali intrapresi al fine di  individuare  le
possibili  utilizzazioni  o  applicazioni  delle   nuove   conoscenze
derivanti da un'attivita'  di  ricerca  fondamentale  o  al  fine  di
trovare nuove soluzioni per il  raggiungimento  di  uno  scopo  o  un
obiettivo pratico predeterminato;  tali  attivita',  in  particolare,
mirano ad approfondire le conoscenze esistenti al fine  di  risolvere
problemi di carattere scientifico o tecnologico; il loro risultato e'
rappresentato, di regola, da un modello  di  prova  che  permette  di
verificare  sperimentalmente  le  ipotesi  di  partenza  e  di   dare
dimostrazione  della  possibilita'  o  meno  di  passare  alla   fase
successiva  dello  sviluppo  sperimentale,   senza   l'obiettivo   di
rappresentare il prodotto o il processo nel suo stato finale; 
    c) sviluppo sperimentale: si considerano  attivita'  di  sviluppo
sperimentale i lavori sistematici, basati sulle conoscenze  esistenti
ottenute dalla ricerca o dall'esperienza pratica, svolti  allo  scopo
di acquisire  ulteriori  conoscenze  e  raccogliere  le  informazioni
tecniche necessarie in funzione della realizzazione di nuovi prodotti
o nuovi processi  di  produzione  o  in  funzione  del  miglioramento
significativo  di   prodotti   o   processi   gia'   esistenti.   Per
miglioramento significativo di prodotti  o  processi  gia'  esistenti
s'intendono le modifiche che hanno il carattere della novita'  e  che
non sono il risultato di un semplice utilizzo dello  stato  dell'arte
nel settore o dominio di riferimento.  Il  risultato  dei  lavori  di
sviluppo sperimentale e'  di  regola  rappresentato  da  prototipi  o
impianti pilota. Per prototipo s'intende  un  modello  originale  che
possiede le qualita' tecniche  essenziali  e  le  caratteristiche  di
funzionamento del prodotto o del processo oggetto delle attivita'  di
sviluppo sperimentale e che  permette  di  effettuare  le  prove  per
apportare le modifiche necessarie e fissare le caratteristiche finali
del prodotto o del processo; per impianto pilota s'intende un insieme
di  macchinari,  dispositivi,  attrezzature  o  altri  elementi   che
permette di testare un prodotto o un processo su una scala  o  in  un
ambiente prossimi alla realta' industriale o finale. 
  3. Ai  fini  dell'ammissibilita'  al  credito  d'imposta,  assumono
rilevanza le attivita'  di  ricerca  e  sviluppo  che  perseguono  un
progresso  o  un  avanzamento  delle  conoscenze  o  delle  capacita'
generali in un campo scientifico o tecnologico e non gia' il semplice
progresso o avanzamento delle conoscenze o delle capacita' proprie di
una singola impresa. La condizione del perseguimento di un  progresso
o un avanzamento delle  conoscenze  e  delle  capacita'  generali  si
considera realizzata anche nel caso dell'adattamento delle conoscenze
o delle capacita' relative a un campo della scienza o  della  tecnica
al fine di realizzare un avanzamento in un altro campo  in  relazione
al quale tale adattamento non sia facilmente deducibile o  attuabile.
Si considerano ammissibili al credito d'imposta le  attivita'  svolte
in relazione a un progetto di ricerca e sviluppo  che  persegua  tale
obiettivo  anche  nel  caso  in  cui  l'avanzamento   scientifico   o
tecnologico  ricercato  non  sia  raggiunto  o  non  sia   pienamente
realizzato. Se un particolare progresso scientifico o tecnologico  e'
gia' stato raggiunto o tentato da altri soggetti, ma le  informazioni
sul processo o sul metodo o sul prodotto non fanno parte dello  stato
delle  conoscenze   scientifiche   o   tecnologiche   disponibili   e
accessibili per l'impresa all'inizio delle operazioni  di  ricerca  e
sviluppo, perche' coperti ad esempio da segreto aziendale,  i  lavori
intrapresi per raggiungere tale progresso attraverso  il  superamento
degli  ostacoli  o  degli  impedimenti  scientifici   o   tecnologici
incontrati   possono   ugualmente   rappresentare   un    avanzamento
scientifico o tecnologico e rilevare ai fini  dell'ammissibilita'  al
credito d'imposta; fatta eccezione per il caso in cui un  particolare
progresso scientifico o tecnologico e' gia' stato raggiunto o tentato
da altri soggetti correlati all'impresa, in quanto la controllano, ne
sono  controllati  ovvero  sono  sottoposti   a   controllo   comune.
Analogamente, si  considerano  ammissibili  al  credito  d'imposta  i
lavori di ricerca e sviluppo  svolti  contemporaneamente  e  in  modo
simile nello  stesso  campo  scientifico  o  tecnologico  da  imprese
concorrenti indipendenti.