Art. 2 
 
Ulteriore detrazione fiscale  per  redditi  di  lavoro  dipendente  e
                             assimilati 
 
  1.  In  vista  di  una  revisione  strutturale  del  sistema  delle
detrazioni fiscali, ai titolari dei redditi di cui agli articoli  49,
con esclusione di quelli indicati nel comma  2,  lettera  a),  e  50,
comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del testo unico
delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una ulteriore  detrazione
dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo  pari
a: 
    a) 480 euro, aumentata del prodotto  tra  120  euro  e  l'importo
corrispondente al rapporto tra 35.000  euro,  diminuito  del  reddito
complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo  e'
superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro; 
    b) 480 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 35.000 euro
ma  non  a  40.000  euro;  la  detrazione   spetta   per   la   parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di  40.000  euro,  diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 5.000 euro. 
  2.  In  vista  di  una  revisione  strutturale  del  sistema  delle
detrazioni fiscali, l'ulteriore detrazione di cui al comma  1  spetta
per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020. 
  3. I sostituti d'imposta di cui agli articoli 23 e 29  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  settembre   1973,   n.   600,
riconoscono l'ulteriore detrazione ripartendola fra  le  retribuzioni
erogate a decorrere dal 1°  luglio  2020  e  verificano  in  sede  di
conguaglio  la  spettanza  della  stessa.  Qualora   in   tale   sede
l'ulteriore detrazione di cui al comma 1 si riveli non  spettante,  i
medesimi sostituti d'imposta  provvedono  al  recupero  del  relativo
importo. Nel caso in cui il  predetto  importo  superi  60  euro,  il
recupero dell'ulteriore detrazione non  spettante  e'  effettuato  in
quattro rate di pari  ammontare  a  partire  dalla  retribuzione  che
sconta gli effetti del conguaglio.