Art. 2 
 
                    Promozione dell'informazione 
 
  1. Il Ministro della salute promuove, nel rispetto di una libera  e
consapevole scelta, iniziative di informazione dirette  a  diffondere
tra i cittadini  la  conoscenza  delle  disposizioni  della  presente
legge, utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente  per
la realizzazione di progetti di comunicazione istituzionale. 
  2.  Le  regioni  e  le  aziende  sanitarie  locali   adottano,   in
conformita' alla disciplina posta dal regolamento di cui all'articolo
8, iniziative volte a: 
    a) diffondere tra i medici di medicina generale e i  pediatri  di
libera scelta e tra i medici delle strutture  sanitarie  pubbliche  e
private e gli esercenti le professioni sanitarie la conoscenza  delle
disposizioni della presente legge; 
    b) diffondere tra i cittadini, attraverso idonea pubblicizzazione
presso  le   amministrazioni   comunali   e   anche   attraverso   le
organizzazioni   di   volontariato,   una    corretta    informazione
sull'utilizzo del corpo umano e dei tessuti post  mortem  a  fini  di
studio, di formazione medica e di ricerca scientifica.