Art. 2 
 
Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente
                          della riscossione 
 
  1. Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie  e  nei
confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio  2020,
avevano la residenza ovvero la  sede  operativa  nel  territorio  dei
comuni individuati nell'allegato 1  al  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 1° marzo  2020,  e  dei  soggetti  diversi  dalla
persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio  2020,  avevano
nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, sono  sospesi
i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dal 21 febbraio al  30
aprile 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse  dagli  agenti
della riscossione, nonche' dagli avvisi previsti dagli articoli 29  e
30  del  decreto-legge  31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 31  luglio  2010,  n.  122.  I  versamenti
oggetto di sospensione devono essere effettuati  in  unica  soluzione
entro il mese successivo al termine del periodo di  sospensione.  Non
si procede al rimborso  di  quanto  gia'  versato.  Si  applicano  le
disposizioni di  cui  all'articolo  12  del  decreto  legislativo  24
settembre 2015, n. 159. 
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche agli atti di  cui
all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2  marzo
2012, n. 16, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  26  aprile
2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al  regio  decreto  14  aprile
1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonche'  agli  atti  di
cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. 
  3. Relativamente ai soggetti indicati dal comma 1,  sono  differiti
al 31 maggio 2020 il termine di versamento del 28  febbraio  2020  di
cui all'articolo 3, commi 2, lettera b) e 23 e all'articolo 5,  comma
1, lettera d), del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2018,  n.  136,  nonche'
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera b), n. 2 del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, e quello del 31 marzo 2020 di cui all'articolo 1,
comma 190, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.