Art. 2 
 
Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19
          e contenerne gli effetti in materia di giustizia 
 
  1. Ferma l'applicazione delle previsioni di cui al decreto-legge  2
marzo 2020  n.  9,  per  contrastare  l'emergenza  epidemiologica  da
COVID-19  e  contenerne  gli  effetti  negativi   sullo   svolgimento
dell'attivita' giudiziaria, a decorrere dal 23 marzo  e  fino  al  31
maggio 2020 i  capi  degli  uffici  giudiziari,  sentiti  l'autorita'
sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della
Regione, e il  Consiglio  dell'ordine  degli  avvocati,  adottano  le
misure organizzative, anche relative alla  trattazione  degli  affari
giudiziari, necessarie per consentire il rispetto  delle  indicazioni
igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa
con le  Regioni,  dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della  giustizia
e delle prescrizioni di cui all'allegato 1 al decreto del  Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  8  marzo  2020,  al  fine  di  evitare
assembramenti  all'interno  dell'ufficio   giudiziario   e   contatti
ravvicinati tra le  persone.  Per  gli  uffici  diversi  dalla  Corte
suprema di cassazione e dalla Procura generale  presso  la  Corte  di
cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente  della
Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso
la Corte d'appello dei rispettivi distretti. 
  2. Per assicurare le finalita' di cui al  comma  1,  i  capi  degli
uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: 
    a)  la  limitazione  dell'accesso  del   pubblico   agli   uffici
giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle  persone  che  debbono
svolgervi attivita' urgenti; 
    b)  la  limitazione,   sentito   il   dirigente   amministrativo,
dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche  in  deroga  a
quanto disposto dall'articolo 162 della legge  23  ottobre  1960,  n.
1196, ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non  erogano
servizi urgenti, la chiusura al pubblico; 
    c)  la   regolamentazione   dell'accesso   ai   servizi,   previa
prenotazione, anche  tramite  mezzi  di  comunicazione  telefonica  o
telematica, curando che la convocazione degli utenti sia  scaglionata
per  orari  fissi,  nonche'  l'adozione  di  ogni   misura   ritenuta
necessaria per evitare forme di assembramento; 
    d) l'adozione di linee guida vincolanti per la  fissazione  e  la
trattazione delle udienze; 
    e) la celebrazione a porte chiuse, ai  sensi  dell'articolo  472,
comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le  udienze  penali
pubbliche o di singole udienze e,  ai  sensi  dell'articolo  128  del
codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche; 
    f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili  che  non
richiedono la presenza di soggetti  diversi  dai  difensori  e  dalle
parti mediante collegamenti da  remoto  individuati  e  regolati  con
provvedimento  del  Direttore  generale  dei  sistemi  informativi  e
automatizzati  del  Ministero   della   giustizia.   Lo   svolgimento
dell'udienza deve in  ogni  caso  avvenire  con  modalita'  idonee  a
salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva  partecipazione  delle
parti. Prima dell'udienza il giudice  fa  comunicare  ai  procuratori
delle  parti  ed  al  pubblico  ministero,  se  e'  prevista  la  sua
partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento.  All'udienza
il giudice da' atto a verbale delle  modalita'  con  cui  si  accerta
dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove  trattasi  di  parti,
della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e'  dato
atto nel processo verbale; 
    g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31
maggio 2020  nei  procedimenti  civili  e  penali,  con  le  seguenti
eccezioni: 
      1) udienze nelle  cause  di  competenza  del  tribunale  per  i
minorenni relative alle dichiarazioni  di  adottabilita',  ai  minori
stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla  famiglia  ed
alle  situazioni  di  grave  pregiudizio;  nelle  cause  relative  ad
alimenti o  ad  obbligazioni  alimentari  derivanti  da  rapporti  di
famiglia,  di  parentela,  di  matrimonio   o   di   affinita';   nei
procedimenti  cautelari  aventi  ad  oggetto  la  tutela  di  diritti
fondamentali  della  persona;  nei  procedimenti  per  l'adozione  di
provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione  di  sostegno,
di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta
una motivata situazione di indifferibilita' incompatibile  anche  con
l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame  diretto
della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando
non risulti incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute; nei
procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978,  n.
833; nei procedimenti di cui all'articolo 12 della  legge  22  maggio
1978, n. 194; nei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione
contro  gli  abusi   familiari;   nei   procedimenti   di   convalida
dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi
terzi e dell'Unione europea; nei  procedimenti  di  cui  all'articolo
283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, in  tutti
i procedimenti la  cui  ritardata  trattazione  puo'  produrre  grave
pregiudizio alle parti. In quest'ultimo  caso,  la  dichiarazione  di
urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato
in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile  e,
per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice  istruttore
o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile; 
      2) udienze di convalida dell'arresto o del fermo,  udienze  dei
procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono  i  termini
di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale,  udienze  nei
procedimenti in cui  sono  state  richieste  o  applicate  misure  di
sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti  o
i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresi' le
seguenti: 
        a) udienze nei procedimenti a  carico  di  persone  detenute,
salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative,  ai
sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354; 
        b) udienze nei  procedimenti  in  cui  sono  state  applicate
misure cautelari o di sicurezza; 
        c) udienze nei procedimenti per l'applicazione di  misure  di
prevenzione o nei quali sono state disposte misure di prevenzione; 
        d) udienze nei procedimenti a carico di imputati minorenni; 
      3)  udienze  nei  procedimenti  che  presentano  carattere   di
urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei  casi
di  cui  all'articolo  392  del  codice  di  procedura   penale.   La
dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o  dal  presidente  del
collegio, su richiesta di parte, con  provvedimento  motivato  e  non
impugnabile. 
    h) lo svolgimento delle udienze  civili  che  non  richiedono  la
presenza di soggetti diversi dai difensori delle  parti  mediante  lo
scambio e il deposito in telematico di  note  scritte  contenenti  le
sole istanze e conclusioni, e la successiva  adozione  fuori  udienza
del provvedimento del giudice. 
  3. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma  2
che precludano la presentazione della domanda giudiziale  e'  sospesa
la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che
possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle
attivita' precluse dai provvedimenti medesimi. 
  4. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i  termini
di cui agli articoli 303, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e  324,
comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma  2,
e 27, comma 6, del decreto  legislativo  6  settembre  2011,  n.  159
rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato  ai
sensi del comma 2, lettera g), e, in  ogni  caso,  non  oltre  il  31
maggio 2020. 
  5. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge  24  marzo
2001, n. 89, nei procedimenti nei quali le udienze  sono  rinviate  a
norma del presente articolo non si tiene conto del periodo decorrente
dalla data del provvedimento di rinvio dell'udienza alla  data  della
nuova udienza, sino al limite massimo di tre mesi  successivi  al  31
maggio 2020. 
  6. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e  fino  al
31 maggio 2020, negli uffici che hanno la disponibilita' del servizio
di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo
16-bis, comma 1-bis, del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito dalla legge 17 dicembre  2012,  n.  221,  sono  depositati
esclusivamente con le modalita' previste dal  comma  1  del  medesimo
articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato  di  cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo
30 del medesimo decreto, connessi  al  deposito  degli  atti  con  le
modalita' previste dal periodo precedente, sono assolti  con  sistemi
telematici di pagamento anche tramite la piattaforma  tecnologica  di
cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82. 
  7. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del  codice  di
procedura penale, a decorrere dal  giorno  successivo  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto e sino alla data del 31 maggio
2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle  persone  detenute,
internate o  in  stato  di  custodia  cautelare  e'  assicurata,  ove
possibile, mediante videoconferenze  o  con  collegamenti  da  remoto
individuati e regolati con provvedimento del Direttore  generale  dei
sistemi informativi e automatizzati del  Ministero  della  giustizia,
applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi  3,
4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28  luglio  1989,
n. 271. 
  8.  Negli  istituti  penitenziari  e  negli  istituti  penali   per
minorenni, a decorrere dal giorno successivo alla data di entrata  in
vigore del presente decreto e sino alla data del  22  marzo  2020,  i
colloqui con i congiunti o con altre  persone  cui  hanno  diritto  i
condannati, gli internati e gli imputati a norma  degli  articoli  18
della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo
2 ottobre 2018,  n.  121,  sono  svolti  a  distanza,  mediante,  ove
possibile,   apparecchiature   e   collegamenti   di   cui    dispone
l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante  corrispondenza
telefonica, che  puo'  essere  autorizzata  oltre  i  limiti  di  cui
all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del  Presidente  della
Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma  1,  del  decreto
legislativo n. 121 del 2018. 
  9.  Tenuto  conto  delle  evidenze   rappresentate   dall'autorita'
sanitaria, la  magistratura  di  sorveglianza  puo'  sospendere,  nel
periodo compreso tra la  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi  premio  di
cui all'articolo 30-ter della legge  26  luglio  1975,  n.  354,  del
regime di semiliberta' ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge
e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121. 
  10. In deroga al disposto dell'articolo 1,  comma  1,  del  decreto
legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni  per
il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e  del  consiglio
direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima  domenica  e
il lunedi' successivo del mese di ottobre. 
  11. Le disposizioni del presente articolo, in  quanto  compatibili,
si applicano  altresi'  ai  procedimenti  relativi  alle  commissioni
tributarie e alla magistratura militare.