Art. 2 
 
 Misure urgenti per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2020/2021 
 
  1. Con una o piu' ordinanze del Ministro  dell'istruzione,  sentiti
il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  il  Ministro  per  la
pubblica amministrazione, per l'ordinato avvio  dell'anno  scolastico
2020/2021, sono adottate, anche in deroga alle disposizioni  vigenti,
misure volte: 
    a) alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno
scolastico 2020/2021, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, anche
tenendo   conto   dell'eventuale   necessita'   di   recupero   degli
apprendimenti quale ordinaria attivita' didattica e della conclusione
delle procedure di avvio dell'anno scolastico; 
    b) all'adattamento e alla modifica degli  aspetti  procedurali  e
delle tempistiche di immissione in  ruolo,  da  concludersi  comunque
entro  la  data  del  15  settembre  2020,  nonche'   degli   aspetti
procedurali  e  delle  tempistiche   relativi   alle   utilizzazioni,
assegnazioni  provvisorie  e  attribuzioni  di  contratti   a   tempo
determinato, anche in deroga al termine di conclusione  delle  stesse
previsto dall'articolo 4, commi 1 e 2,  del  decreto-legge  3  luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla  legge  20  agosto
2001, n. 333, fermo restando il rispetto dei  vincoli  di  permanenza
sulla sede previsti  dalle  disposizioni  vigenti  e  delle  facolta'
assunzionali disponibili; 
    c) alla previsione,  con  riferimento  all'ordinata  prosecuzione
dell'attivita' del sistema di formazione italiana nel mondo di cui al
decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.  64,  che,  qualora  alcune
graduatorie  di  cui  al  decreto  del   Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del  15  luglio  2019,  n.  1084,  e
successive  modificazioni,  risultino  esaurite,  esclusivamente  per
l'anno  scolastico  2020/2021,  hanno   vigenza   le   corrispondenti
graduatorie di cui ai decreti del Ministero  degli  affari  esteri  9
agosto 2013, n. 4055 e  25  novembre  2013,  n.  4944,  e  successive
modificazioni,   concernenti   l'approvazione    delle    graduatorie
definitive delle prove  di  accertamento  linguistico,  affinche'  il
Ministero degli affari esteri e  della  cooperazione  internazionale,
attingendo alla suddette graduatorie,  anche  per  aree  linguistiche
diverse  e  per  classi   di   concorso   affini,   in   applicazione
dell'articolo 24 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, possa
procedere ad assegnazioni temporanee per un anno scolastico; 
    d) all'eventuale conferma, al verificarsi della condizione di cui
al comma 4 dell'articolo 1,  per  l'anno  scolastico  2020/2021,  dei
libri di testo adottati per il corrente anno scolastico, in deroga  a
quanto previsto agli articoli 151, comma  1,  e  188,  comma  1,  del
decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
  2.  Relativamente  alle  attivita'  del  sistema  della  formazione
italiana nel mondo di cui al decreto legislativo 13 aprile  2017,  n.
64, le ordinanze del Ministro dell'istruzione, di  cui  al  comma  1,
sono adottate di concerto con il Ministro degli affari esteri e della
cooperazione internazionale. 
  3. In corrispondenza della sospensione delle  attivita'  didattiche
in presenza a seguito  dell'emergenza  epidemiologica,  il  personale
docente assicura comunque le prestazioni didattiche nelle modalita' a
distanza,  utilizzando  strumenti   informatici   o   tecnologici   a
disposizione. Le prestazioni lavorative e  gli  adempimenti  connessi
dei dirigenti  scolastici  nonche'  del  personale  scolastico,  come
determinati  dal  quadro  contrattuale  e  normativo  vigente,  fermo
restando quanto stabilito al primo  periodo  e  all'articolo  87  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, possono svolgersi nelle modalita'
del lavoro agile  anche  attraverso  apparecchiature  informatiche  e
collegamenti telefonici e telematici, per contenere  ogni  diffusione
del contagio. 
  4. Le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali per le
supplenze di cui al comma 6-bis dell'articolo 4 della legge 3  maggio
1999, n. 124, e di costituzione delle graduatorie di istituto di  cui
all'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della medesima  legge,  sono  attuate
nell'anno  scolastico  2020/2021  per  spiegare  efficacia   per   il
conferimento  delle  supplenze  a  decorrere   dall'anno   scolastico
2021/2022. Conseguentemente, nell'anno scolastico 2020/2021,  restano
valide le graduatorie di istituto attualmente vigenti, ivi compresi i
relativi  elenchi  aggiuntivi,  di  cui  al  decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 3 giugno  2015,
e  successive  modificazioni,  da  compilarsi,  per  la  finestra  di
inserimento relativa all'anno scolastico 2020/21, entro il 31  agosto
2020,  anche  per  i  soggetti  in  possesso  del  solo   titolo   di
specializzazione sul sostegno. L'aggiornamento delle  graduatorie  ad
esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge
27 dicembre 2006, n. 296, avviene nell'anno scolastico 2020/2021, per
spiegare efficacia per il triennio successivo, a decorrere  dall'anno
scolastico 2021/2022. 
  5. In relazione al periodo di  formazione  e  prova  del  personale
docente ed educativo, esclusivamente per l'anno scolastico 2019/2020,
le attivita' di verifica da parte dei dirigenti tecnici, previste nel
caso di reiterazione del periodo di prova ai sensi  dell'articolo  1,
comma 119, della legge 13 luglio 2015, n. 107, qualora non effettuate
entro il 15 maggio 2020, sono sostituite da un parere consultivo reso
dal dirigente tecnico in sede  di  comitato  di  valutazione  di  cui
all'articolo 1, comma 117, della legge citata. 
  6. Per tutto l'anno scolastico 2019/2020,  sono  sospesi  i  viaggi
d'istruzione, le iniziative  di  scambio  o  gemellaggio,  le  visite
guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.