Art. 2 
 
        Riordino della rete ospedaliera in emergenza COVID-19 
 
  1. Le regioni  e  le  province  autonome,  al  fine  di  rafforzare
strutturalmente   il   Servizio   sanitario   nazionale   in   ambito
ospedaliero, tramite  apposito  piano  di  riorganizzazione  volto  a
fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche,  come  quella  da
COVID-19 in corso, garantiscono l'incremento di attivita'  in  regime
di ricovero in Terapia Intensiva e in  aree  di  assistenza  ad  alta
intensita' di cure,  rendendo  strutturale  la  risposta  all'aumento
significativo  della  domanda  di  assistenza   in   relazione   alle
successive fasi di gestione della situazione epidemiologica correlata
al virus Sars-CoV-2,  ai  suoi  esiti  e  a  eventuali  accrescimenti
improvvisi della curva pandemica. I piani di riorganizzazione di  cui
al presente comma, come approvati dal Ministero della salute  secondo
la metodologia di  cui  al  comma  8,  sono  recepiti  nei  programmi
operativi di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legge 17 marzo
2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020,
n.  27  e  sono  monitorati  congiuntamente,  a  fini  esclusivamente
conoscitivi, dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia
e  delle  finanze  in  sede  di  monitoraggio  dei  citati  programmi
operativi. Ai fini del presente comma e nel rispetto dei principi  di
separazione e sicurezza dei percorsi, e' resa, altresi',  strutturale
sul territorio nazionale la dotazione di almeno 3.500 posti letto  di
terapia intensiva. Per ciascuna regione e  provincia  autonoma,  tale
incremento strutturale determina una  dotazione  pari  a  0,14  posti
letto per mille abitanti. 
  2.  Le   regioni   e   le   province   autonome   programmano   una
riqualificazione di 4.225 posti letto  di  area  semi-intensiva,  con
relativa   dotazione   impiantistica   idonea   a    supportare    le
apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento  e
ristrutturazione di  unita'  di  area  medica,  prevedendo  che  tali
postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in  regime  di
trattamento infettivologico ad alta intensita' di cure. In  relazione
all'andamento della curva pandemica, per almeno il 50 per  cento  dei
posti letto di cui al presente comma, si prevede la  possibilita'  di
immediata conversione in posti letti di terapia  intensiva,  mediante
integrazione   delle   singole   postazioni   con    la    necessaria
strumentazione di ventilazione e monitoraggio. Al  funzionamento  dei
predetti posti letto, a  decorrere  dal  2021,  si  provvede  con  le
risorse umane programmate a legislazione vigente. 
  3. Allo scopo di fronteggiare  l'emergenza  pandemica,  e  comunque
fino al 31 dicembre 2020, si  rendono  disponibili,  per  un  periodo
massimo di 4 mesi dalla data  di  attivazione,  300  posti  letto  di
terapia intensiva, suddivisi in 4 strutture  movimentabili,  ciascuna
delle  quali  dotata  di  75  posti  letto,  da  allocare   in   aree
attrezzabili preventivamente individuate da parte di ciascuna regione
e provincia autonoma. 
  4. Le regioni e  le  province  autonome,  che  abbiano  individuato
unita' assistenziali in regime di ricovero per pazienti  affetti  dal
COVID-19,  nell'ambito  delle  strutture  ospedaliere,  provvedono  a
consolidare la separazione  dei  percorsi  rendendola  strutturale  e
assicurano   la   ristrutturazione   dei    Pronto    Soccorso    con
l'individuazione di  distinte  aree  di  permanenza  per  i  pazienti
sospetti COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi. 
  5.  Le  regioni  e  le  province  autonome   sono   autorizzate   a
implementare i mezzi di trasporto dedicati ai trasferimenti secondari
per i pazienti COVID-19, per le dimissioni protette e per i trasporti
interospedalieri  per  pazienti  non   affetti   da   COVID-19.   Per
l'operativita' di tali mezzi di trasporto, le regioni e  le  province
autonome    possono    assumere    personale    dipendente    medico,
infermieristico e operatore tecnico, con decorrenza 15 maggio 2020. A
tal fine, il limite di spesa regionale per l'anno 2020  e'  riportato
nella colonna 6 della tabella di riparto di cui all'Allegato  C,  che
forma parte integrante del presente decreto. 
  6.  Al  decreto-legge  17  marzo  2020,   n.18,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono  apportate  le
seguenti modifiche: 
  a)  all'articolo  1,  comma   1,   le   parole:   "destinate   alla
remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale
sanitario  dipendente  delle  aziende  e  degli  enti  del   Servizio
sanitario nazionale" sono sostituite dalle  seguenti:  "da  destinare
prioritariamente alla remunerazione delle prestazioni correlate  alle
particolari condizioni  di  lavoro  del  personale  dipendente  delle
aziende e degli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale";  dopo  le
parole  "del  personale  del  comparto  sanita'"  sono  inserite   le
seguenti:  "nonche',  per  la  restante  parte,  i   relativi   fondi
incentivanti"; dopo le parole: "in deroga all'articolo  23,  comma  2
del decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  75"  sono  inserite  le
seguenti: "e  ai  vincoli  previsti  dalla  legislazione  vigente  in
materia di spesa di personale"; 
  b) all'articolo 1, comma 2, infine, sono aggiunte  le  seguenti  le
parole: "Tali importi possono essere  incrementati,  fino  al  doppio
degli stessi, dalle regioni e dalle province  autonome,  con  proprie
risorse  disponibili   a   legislazione   vigente,   fermo   restando
l'equilibrio economico del sistema sanitario della  regione  e  della
provincia autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui  al
comma 1, ivi incluse le indennita' previste dall'articolo  86,  comma
6, del CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018". 
  7. Per le finalita' di cui ai commi  1  e  5,  terzo  periodo,  del
presente articolo e per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi
1, lettera a) e 5, e all' articolo 2-ter del decreto legge  17  marzo
2020, n.18, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  24  aprile
2020, n. 27, le Regioni e le province autonome  sono  autorizzate  ad
incrementare la spesa di personale, per l'anno 2020, anche in  deroga
ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia, nel limite
massimo di 240.975.000 euro, da  ripartirsi,  per  il  medesimo  anno
2020, a livello regionale come indicato nelle colonne  3  e  5  della
tabella di  cui  all'allegato  C,  che  forma  parte  integrante  del
presente decreto. All'onere di 240.975.000 euro si provvede a  valere
sul livello del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard cui concorre lo Stato per l'anno 2020. Nei piani di  cui  al
comma 1, le regioni e le province  autonome  indicano  le  unita'  di
personale aggiuntive rispetto alle  vigenti  dotazioni  organiche  da
assumere o gia' assunte, ai sensi degli articoli 2-bis  e  2-ter  del
decreto legge 17 marzo 2020,  n.  18,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Per le finalita' di cui ai commi 1
e 5, secondo periodo, del  presente  articolo,  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2021, le Regioni e le province autonome sono  autorizzate  ad
incrementare la spesa di personale nel limite massimo di  347.060.000
euro, anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione  vigente
in  materia  di  spesa  di  personale,  da  ripartirsi,  a  decorrere
dall'anno 2021, a livello regionale come indicato nelle colonne 6 e 7
della tabella di cui all'allegato C, che forma parte  integrante  del
presente decreto. 
  8. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto,
le regioni e le province autonome presentano il piano di cui al comma
1, comprensivo di tutte le misure di  cui  ai  commi  successivi,  al
Ministero della salute,  che  provvede  ad  approvarlo  entro  trenta
giorni dalla ricezione. E' ammessa per una sola volta la richiesta di
chiarimenti o integrazioni da parte del Ministero, cui la  regione  o
la provincia autonoma da' riscontro entro i successivi dieci  giorni,
durante i quali il termine di approvazione  e'  sospeso.  Decorso  il
termine di cui al primo periodo, senza l'adozione di un provvedimento
negativo espresso  da  parte  del  Ministero,  il  piano  si  intende
approvato. Nel caso di mancata presentazione del piano da parte della
regione o della provincia autonoma oppure nel caso di adozione di  un
provvedimento negativo espresso da parte del Ministero, il  piano  e'
adottato dal Ministero della salute nel successivo termine di  trenta
giorni, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome. 
  9. Per l'attuazione dei commi 1, 2, 3, 4 e 5,  primo  periodo,  del
presente  articolo,  per  l'anno  2020  e'   autorizzata   la   spesa
complessiva di 1.467.491.667  euro,  di  cui  1.413.145.000  euro  in
relazione a quanto previsto dai commi 1, 2, 4 e 5, primo  periodo,  e
54.346.667 euro in relazione a quanto previsto  dal  comma  3. A  tal
fine e' istituito per l'anno 2020 apposito capitolo  nello  stato  di
previsione del Ministero della salute per l'importo di  1.467.491.667
euro. Per far  fronte  ai  successivi  oneri  di  manutenzione  delle
attrezzature per posto letto, dei pronto  soccorso  e  dei  mezzi  di
trasporto,  a  decorrere  dall'anno  2021  all'onere  complessivo  di
25.025.250 euro si provvede a valere sul  livello  del  finanziamento
del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per
l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  10. Per l'attuazione dei commi 5, terzo periodo, e  7,  nonche'  al
fine di integrare le risorse per le finalita'  di  cui  al  comma  6,
lettera a), per l'anno 2020 e' autorizzata la  spesa  complessiva  di
430.975.000 euro, di cui 190.000.000 euro per il comma 6, lettera a),
e 240.975.000 euro per i commi 5 terzo periodo, e 7. A tale fine,  e'
corrispondentemente incrementato per pari importo, per  l'anno  2020,
il livello  del  finanziamento  del  fabbisogno  sanitario  nazionale
standard cui concorre lo Stato. Al finanziamento di cui  al  presente
comma accedono tutte le regioni e province autonome di  Trento  e  di
Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per
le  autonomie  speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale   al
finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote  di  accesso
al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno  2020
e per gli importi indicati nell'Allegato  C,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. Le regioni e le province autonome  e
gli enti dei rispettivi servizi sanitari  regionali  provvedono  alla
rendicontazione delle spese sostenute  nell'anno  2020  nell'apposito
centro di costo "COV-20", di cui all'art. 18 del decreto legge 18 del
2020  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  n.  27/2020.  A
decorrere dall'anno 2021, all'onere pari a 347.060.000 euro, relativo
alla spesa per il personale aggiuntivo di cui al comma 7 del presente
articolo,  si  provvede  a  valere  sul  livello  finanziamento   del
fabbisogno sanitario nazionale standard cui  concorre  lo  Stato  per
l'anno di riferimento. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  11. A seguito dell'approvazione da parte del Ministero della salute
di ciascun piano di riorganizzazione di cui al comma  1,  considerata
l'urgenza, gli importi di cui al comma 9 relativi all'anno 2020, pari
a complessivi 1.467.491.667 euro, sono trasferiti  alla  contabilita'
speciale intestata al Commissario straordinario per l'attuazione e il
coordinamento delle  misure  occorrenti  per  il  contenimento  e  il
contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e si compongono  di
1.413.145.000 euro, da  ripartire  a  livello  regionale  secondo  la
Tabella di cui all'Allegato D, e di 54.346.667 euro per le  strutture
movimentabili  di  cui  al  comma  3.  Il  Commissario  Straordinario
procedera', nell'ambito dei poteri conferitigli dall'articolo 122 del
decreto legge 17 marzo 2020, n. 18,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020,  n.  27,  a  dare  attuazione  ai  piani,
garantendo la massima tempestivita' e l'omogeneita' territoriale,  in
raccordo con ciascuna regione e provincia autonoma. 
  12. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, il Commissario di
cui al comma 11 puo' delegare l'esercizio dei poteri a lui attribuiti
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 122  del  decreto  legge  17
marzo 2020, n. 18 a ciascun Presidente  di  regione  o  di  provincia
autonoma che  agisce  conseguentemente  in  qualita'  di  commissario
delegato. L'incarico di commissario  delegato  per  l'attuazione  del
piano di cui al comma 1 e' svolto a  titolo  gratuito,  nel  rispetto
delle  direttive  impartite  e  delle   tempistiche   stabilite   dal
Commissario straordinario. 
  13. Le opere  edilizie  strettamente  necessarie  a  perseguire  le
finalita' di cui al presente  articolo  possono  essere  eseguite  in
deroga alle disposizioni di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, delle leggi  regionali,  dei  piani
regolatori e dei regolamenti edilizi locali, nonche', sino al termine
dello stato di emergenza deliberato dal  Consiglio  dei  ministri  in
data 31 gennaio 2020 e  delle  successive  eventuali  proroghe,  agli
obblighi del decreto del Presidente della Repubblica 1  agosto  2011,
n. 151. Il rispetto  dei  requisiti  minimi  antincendio  si  intende
assolto con l'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. I lavori possono essere iniziati  contestualmente
alla presentazione della  istanza  o  della  denunzia  di  inizio  di
attivita' presso il comune competente. 
  14. La proprieta' delle opere realizzate dal Commissario  e'  delle
aziende  del  Servizio  sanitario  nazionale  presso  le  quali  sono
realizzate. Qualora la regione abbia gia' provveduto in  tutto  o  in
parte  alla  realizzazione  delle  opere  anteriormente  al  presente
decreto-legge il Commissario e' autorizzato a  finanziarle  a  valere
sulle risorse di cui al presente articolo e nei limiti delle stesse" 
  15.  Agli oneri derivanti dai commi 9 e 10 pari a 1.898.466.667  di
euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'articolo 265.