Art. 2 
 
                        Ordine di esecuzione 
 
  1.  Piena  ed  intera  esecuzione  e'  data  all'Accordo   di   cui
all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata  in  vigore,
in conformita' a quanto disposto dall'articolo 7 dell'Accordo stesso.