Art. 2. I locali 1. Il Governo mette gratuitamente a disposizione del Segretariato gli edifici la cui posizione e descrizione sono elencate nell'Allegato I. 2. I costi risultanti per la messa in opera da parte del Segretariato dei fabbricati di cui al paragrafo 1 sono a carico del Governo. Le spese di gestione del Segretariato sono a carico del bilancio dell' assemblea. 3. I lavori di manutenzione degli edifici di cui al paragrafo 1 e le relative spese sono a carico del Governo conformemente ai principi di cui all'allegato I. 4. L'edificio di cui al paragrafo 1 rimane di proprieta' di Roma Capitale e sara' restituito a Roma Capitale alla fine del Periodo di Occupazione, conformemente ai principi di cui all'Allegato I. 5. Al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo, il Capo del Segretariato comunica al Governo qualsiasi occupazione di terreni o di edifici in Italia diversi da quelli di cui al paragrafo 1 per lo svolgimento delle Attivita' Ufficiali del Segretariato. Nel caso in cui degli edifici siano temporaneamente occupati dal Segretariato per lo svolgimento delle sue Attivita' Ufficiali, a tali edifici e' conferito lo status dei locali. 6. L'Italia adotta tutte le misure necessarie per facilitare lo sviluppo, l'occupazione e il funzionamento dei locali da parte del Segretariato e, secondo la legislazione italiana, tutti i lavori connessi sono considerati di interesse statale per l'Italia.