Articolo 2 Entrambe le Parti incoraggiano la partecipazione a corsi di formazione congiunti nel campo dell'istruzione. Le Parti concorderanno i programmi, il materiale didattico, gli orari e il numero dei partecipanti quattro (4) mesi prima dello svolgimento dei corsi. Ciascuna Parte dovra' informare la controparte circa i corsi organizzati annualmente al fine di consentire all'altra Parte di poter trarre vantaggio da detti corsi.