(Accordo-art. 2)
                             Articolo 2 
 
    Entrambe le Parti  incoraggiano  la  partecipazione  a  corsi  di
formazione   congiunti   nel   campo   dell'istruzione.   Le    Parti
concorderanno i programmi, il materiale didattico,  gli  orari  e  il
numero dei partecipanti quattro (4) mesi prima dello svolgimento  dei
corsi. Ciascuna Parte dovra' informare la controparte circa  i  corsi
organizzati annualmente al fine  di  consentire  all'altra  Parte  di
poter trarre vantaggio da detti corsi.