Art. 2 
 
Procedure  per  l'incentivazione  degli  investimenti   pubblici   in
  relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sopra soglia 
 
  1. Al fine di incentivare gli  investimenti  pubblici  nel  settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonche' al fine  di  far
fronte alle ricadute economiche negative a seguito  delle  misure  di
contenimento e dell'emergenza  sanitaria  globale  del  COVID-19,  si
applicano le procedure di affidamento e la disciplina dell'esecuzione
del contratto di cui al presente  articolo  qualora  la  determina  a
contrarre o altro atto di  avvio  del  procedimento  equivalente  sia
adottato entro il 31 luglio 2021. In tali casi, salve le  ipotesi  in
cui  la  procedura  sia  sospesa   per   effetto   di   provvedimenti
dell'autorita'  giudiziaria,  l'aggiudicazione   o   l'individuazione
definitiva del contraente avviene entro il termine di sei mesi  dalla
data di adozione dell'atto di  avvio  del  procedimento.  Il  mancato
rispetto dei  termini  di  cui  al  periodo  precedente,  la  mancata
tempestiva  stipulazione   del   contratto   e   il   tardivo   avvio
dell'esecuzione dello stesso possono essere valutati  ai  fini  della
responsabilita' del responsabile unico  del  procedimento  per  danno
erariale e, qualora imputabili all'operatore economico, costituiscono
causa di esclusione dell'operatore dalla procedura o  di  risoluzione
del contratto per inadempimento che viene  senza  indugio  dichiarata
dalla stazione appaltante e opera di diritto. 
  2. Salvo quanto  previsto  dal  comma  3,  le  stazioni  appaltanti
procedono all'affidamento delle attivita' di  esecuzione  di  lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attivita' di progettazione, di  importo  pari  o  superiore
alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18  aprile
2016 n.  50,  mediante  la  procedura  aperta,  ristretta  o,  previa
motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti  dalla  legge,
della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli  61
e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori  ordinari,
e di cui agli articoli 123 e 124, per i  settori  speciali,  in  ogni
caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8,  comma  1,  lettera
c). 
  3. Per l'affidamento  delle  attivita'  di  esecuzione  di  lavori,
servizi e forniture nonche' dei servizi di ingegneria e architettura,
inclusa l'attivita' di progettazione, di  opere  di  importo  pari  o
superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto  legislativo
18 aprile 2016 n. 50, la procedura negoziata di cui  all'articolo  63
del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e  di
cui all'articolo 125, per i settori speciali puo'  essere  utilizzata
nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni  di  estrema
urgenza derivanti dagli effetti negativi della  crisi  causata  dalla
pandemia COVID-19  o  dal  periodo  di  sospensione  delle  attivita'
determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la
crisi,  i  termini,  anche  abbreviati,  previsti   dalle   procedure
ordinarie non possono essere rispettati. 
  4. Nei  casi  di  cui  al  comma  3  e  nei  settori  dell'edilizia
scolastica,   universitaria,   sanitaria    e    carceraria,    delle
infrastrutture per la  sicurezza  pubblica,  dei  trasporti  e  delle
infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali
e idriche, ivi compresi gli  interventi  inseriti  nei  contratti  di
programma ANAS-Mit  2016-2020  e  RFI-Mit  2017  -  2021  e  relativi
aggiornamenti, nonche' gli interventi funzionali  alla  realizzazione
della transizione energetica, e per i contratti relativi o  collegati
ad essi, per  quanto  non  espressamente  disciplinato  dal  presente
articolo, le stazioni appaltanti, per l'affidamento  delle  attivita'
di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonche' dei  servizi  di
ingegneria e architettura, inclusa l'attivita'  di  progettazione,  e
per l'esecuzione dei relativi contratti, operano in  deroga  ad  ogni
disposizione di legge  diversa  da  quella  penale,  fatto  salvo  il
rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e  delle
misure di prevenzione, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
2011,  n.   159,   nonche'   dei   vincoli   inderogabili   derivanti
dall'appartenenza all'Unione europea, ivi  inclusi  quelli  derivanti
dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, dei  principi  di  cui  agli
articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50  e
delle disposizioni in materia di subappalto. 
  5. Per ogni procedura di appalto e' nominato un responsabile  unico
del  procedimento  che,  con  propria  determinazione   adeguatamente
motivata, valida ed approva ciascuna fase progettuale o di esecuzione
del contratto, anche in corso d'opera. 
  6. Gli  atti  delle  stazioni  appaltanti  adottati  ai  sensi  del
presente articolo sono pubblicati e aggiornati  sui  rispettivi  siti
istituzionali, nella sezione  «Amministrazione  trasparente»  e  sono
soggetti alla disciplina di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33. Nella medesima sezione, e sempre ai sensi e  per  gli  effetti
del predetto decreto  legislativo  n.  33  del  2013,  sono  altresi'
pubblicati gli ulteriori atti indicati all'articolo 29, comma 1,  del
decreto legislativo n. 50 del 2016. Il ricorso ai contratti secretati
di cui all'articolo 162 del decreto legislativo n.  50  del  2016  e'
limitato ai casi di  stretta  necessita'  e  richiede  una  specifica
motivazione.