Art. 2
Disposizioni in materia di accesso alla cassa integrazione dei
lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti
1. All'articolo 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi
Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno
percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro
possono accedere al trattamento di integrazione salariale di cui al
comma 1, limitatamente ad un periodo massimo complessivo di nove
settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga, di cui al
presente comma, dovranno essere presentate dai datori di lavoro
all'INPS, secondo le modalita' che saranno indicate dall'Istituto.
Sono considerate valide le domande gia' presentate alle regioni o
province autonome di Trento e Bolzano, che provvederanno ad
autorizzarle nei limiti delle risorse loro assegnate. Per ogni
singola associazione sportiva non potranno essere autorizzate piu' di
nove settimane complessive; esclusivamente per le associazioni aventi
sede nelle regioni di cui al comma 8 quater, le regioni potranno
autorizzare periodi fino a tredici settimane, nei limiti delle
risorse ivi previste. La retribuzione contrattuale utile per
l'accesso alla misura viene dichiarata dal datore di lavoro. Le
federazioni sportive e l'INPS, attraverso la stipula di apposite
convenzioni, possono scambiarsi i dati, per i rispettivi fini
istituzionali, riguardo all'individuazione della retribuzione annua
di 50.000 euro ed ai periodi ed importi di CIG in deroga, di cui al
presente comma. Al riconoscimento dei benefici di cui al presente
comma si provvede, relativamente al riconoscimento delle nove
settimane di competenza INPS, nel limite massimo di spesa di 21,1
milioni di euro per l'anno 2020.».
2. All'articolo 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il
comma 7 e' abrogato.