Art. 2. 1. Qualora non risultino indicati nel foglio informativo, di cui all'art. 1, comma 3, gli estremi di protocollo delle domande di voltura degli eventuali atti intermedi, l'ufficio procede ugualmente alla registrazione della voltura automatica, ai soli fini della conservazione del catasto e con indicazione negli atti catastali dell'elenco dei passaggi intermedi riportati nel foglio informativo medesimo. Tale circostanza e' fatta rilevare negli atti a mezzo di apposita annotazione. 2. Per ogni voltura automatica richiesta con la nota di trascrizione, l'ufficio, in sede di restituzione di un esemplare della nota ai sensi dell'art. 2664 del codice civile, rilascia una ricevuta contenente, oltre ai dati del richiedente e gli estremi della trascrizione, anche l'esito della elaborazione. 3. Qualora l'esecuzione automatica della voltura non sia avvenuta per erronea o incompleta compilazione del foglio informativo, l'ufficio ne da' notizia al richiedente con la ricevuta di cui al comma 2. Entro il termine di trenta giorni dalla data della avvenuta consegna della ricevuta, o comunque entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di presentazione della formalita' di trascrizione, il richiedente e' tenuto a fornire, integrare o correggere i dati del foglio informativo. 4. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma 3, si applica la pena pecuniaria prevista dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.