Art. 2.
  1. Qualora  non risultino indicati  nel foglio informativo,  di cui
all'art.  1, comma  3, gli  estremi  di protocollo  delle domande  di
voltura degli eventuali atti  intermedi, l'ufficio procede ugualmente
alla  registrazione  della voltura  automatica,  ai  soli fini  della
conservazione  del catasto  e  con indicazione  negli atti  catastali
dell'elenco dei  passaggi intermedi riportati nel  foglio informativo
medesimo. Tale  circostanza e' fatta  rilevare negli atti a  mezzo di
apposita annotazione.
  2.  Per   ogni  voltura  automatica   richiesta  con  la   nota  di
trascrizione,  l'ufficio, in  sede  di restituzione  di un  esemplare
della nota  ai sensi dell'art.  2664 del codice civile,  rilascia una
ricevuta  contenente, oltre  ai dati  del richiedente  e gli  estremi
della trascrizione, anche l'esito della elaborazione.
  3. Qualora  l'esecuzione automatica della voltura  non sia avvenuta
per  erronea  o  incompleta   compilazione  del  foglio  informativo,
l'ufficio ne  da' notizia al  richiedente con  la ricevuta di  cui al
comma 2. Entro il termine di  trenta giorni dalla data della avvenuta
consegna  della ricevuta,  o  comunque entro  il  termine massimo  di
novanta  giorni  dalla  data  di presentazione  della  formalita'  di
trascrizione,  il  richiedente  e'  tenuto  a  fornire,  integrare  o
correggere i dati del foglio informativo.
  4. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al comma
3, si  applica la pena  pecuniaria prevista dall'art. 12  del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650.